Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 29-07-2011, n. 30252

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 11.6.2010, il giudice del tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, rigettò la richiesta di revoca del sequestro preventivo e di restituzione di un lotto di terreno di proprietà di M.S. e della coniuge A.M..

Il M. propose appello al tribunale del riesame, che qualificò l’impugnazione come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, trasmettendo gli atti al giudice dell’esecuzione che, con l’ordinanza in epigrafe, la ha rigettata richiamando la motivazione della precedente ordinanza.

Il M. propone ricorso per cassazione ricordando preliminarmente che egli e la moglie erano stati assolti dal reato di lottizzazione abusiva per non avere commesso il fatto.

Il giudice non aveva però statuito sul sequestro del terreno.

Di conseguenza venne proposto incidente di esecuzione per ottenerne la restituzione.

Ciò posto, denuncia assoluta mancanza di motivazione.

Osserva che il giudice dell’esecuzione si è limitato a richiamare la precedente ordinanza, senza nulla specificare sulle doglianze proposte con l’atto di impugnazione.

La motivazione è quindi meramente apparente.

In particolare il giudice non ha risposto alla osservazione che era ormai superata la giurisprudenza secondo cui la confisca andava in ogni caso estesa ai terreni rientranti nel progetto generale lottizzatorio, giurisprudenza che comunque non poteva applicarsi nei loro confronti perchè essi non avevano in programma tale scopo edificatorio.

Mancavano quindi per essi sia l’esistenza di una lottizzazione abusiva sia l’elemento soggettivo.

Nell’imminenza della udienza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

Rileva il Collegio che è fondato il primo motivo del ricorso, in quanto effettivamente l’ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione perchè si è limitata a richiamare la precedente ordinanza emessa de plano, senza assolutamente prendere in esame le pur specifiche ed articolate doglianze e considerazioni svolte con l’atto di impugnazione e senza quindi motivare in alcun modo sul loro rigetto.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata per assoluta carenza di motivazione con rinvio al tribunale di Palermo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Palermo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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