Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 14.4.2011 la Corte d’appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione di P.A., richiesto dal Governo francese per l’esecuzione della condanna ad un anno di reclusione irrogatagli dal Tribunale di Grande Istanza di Parigi, per il reato di frode fiscale commesso nel 2000. 2. Ricorre nell’interesse del richiesto il difensore fiduciario, con due motivi:
– inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione all’art. 13 c.p., comma 2, art. 2 Conv. Europea di estradizione, D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 2. Secondo il ricorrente, i fatti per i quali è intervenuta condanna in Francia non integrerebbero alcun delitto per il nostro ordinamento, comunque non i reati ritenuti dalla Corte d’appello, D.Lgs. n. 74 del 2000, ex artt. 2 e 8, non ravvisandosi nella specie, secondo i reati ascritti, fatti/reato di emissione di fatture fittizie e dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, bensì condotte di sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’imposta ed omessa tenuta di scritture contabili obbligatorie, uniche considerate dal dispositivo della sentenza francese; da qui la mancanza della doppia incriminazione, anche per la carenza di informazioni sull’eventuale presentazione o meno di dichiarazioni di imposte, eventualmente infedeli, da parte del P.; l’omessa tenuta delle scritture contabili non avrebbe poi rilevanza penale attuale, per l’abrogazione dell’ultimo comma della L. n. 516 del 1982, art. 1;
– medesimo vizio in relazione all’art. 10 Conv. Europea di estradizione, art. 2 c.p., comma 4, e art. 157 c.p., nel testo attuale, L. n. 251 del 2005, art. 10 comma 3. La sentenza francese, emessa in contumacia, non sarebbe definitiva, essendo possibile proporvi opposizione. In ogni caso i reati per i quali l’estradizione è richiesta sarebbero prescritti, secondo il nostro ordinamento, alla data del 7.6.2010, quando l’Ambasciata di Francia aveva fatto pervenire la richiesta, trattandosi di reati in ogni caso consumati entro il 31.12.2000 e trovando applicazione i nuovi termini ex L. n. 251 del 2005, dovendosi aver riguardo alla disciplina prescrizionale nazionale vigente alla data di effettiva presentazione della richiesta.
3. Il pur articolato ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va richiesta alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 203 disp. att. c.p.p..
La lettura della sentenza del Tribunale di Grande Istanza di Parigi argomenta diffusamente sui fatti che hanno portato alla condanna, evidenziando in particolare che la società, di cui il P. era gerente, ha svolto un ruolo di "dispensario di fatturazioni false", "dissimulando la totalità delle operazioni addebitabile", con "dissimulazione di cifre d’affari per un importo di 406.053.320 franchi ed evasione di IVA per 80.302.255 franchi", "con tutte le caratteristiche di una società schermo, interposta senza necessità economica tra i suoi clienti ed i suoi fornitori".
Si tratta di fatti che, anche considerando gli importi riferiti in relazione al valore di cambio tra le due monete -lira italiana e franco francese – all’epoca (circa 290 lire/1 franco; requisito, quello della pari soglia, comunque già insegnato come non indispensabile: Sez.6, sent. 16198 del 18.2-11.4.2008), integrano le ipotesi di reato ritenute dalla Corte d’appello, oltre quella di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, (il giudice francese ha anche espressamente motivato sul dolo di evasione) ovvero all’art. 4 del medesimo decreto, senza che quest’ultima alternativa abbia rilievo inibente, l’una e l’altra delle situazioni possibili essendo ciascuna penalmente apprezzabile.
E’ insegnamento costante di questa Corte, in proposito, che ciò che rileva per la comune rilevanza penale, in particolare per i reati in materia fiscale, è appunto il raffronto non tra i titoli e la stessa struttura dei reati, ma tra le condotte in effetti ascritte ed accertate e l’equivalenza delle "concezioni repressive" (Sez.6, sent.
16198/2008 citata; Sez. 6, sent. 38954 del 19.9-14.10.2003).
Anche il secondo motivo è infondato.
L’avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all’accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, unicamente nell’ambito delle estradizioni ed processuali – relative quindi all’esercizio dell’azione penale o comunque a procedimenti tuttora in corso – e non delle estradizioni esecutive – pertinenti i casi di estradizioni avviate per l’esecuzione di una pena, e per le quali rileva solo la diversa prescrizione della pena (Sez. 6, sent. 45051 del 20-23.12.2010).
Orbene, è insegnamento di questa Corte suprema che nel caso di sentenze di condanna francesi deliberate in contumacia per reati che consentono all’interessato di proporre opposizione, facendo così venir meno il titolo esecutivo (caso che, per quanto dedotto nello stesso atto di impugnazione, ricorre nella fattispecie), è solo l’avvenuta effettiva opposizione che muta il titolo straniero da esecutivo a procedimentale, rilevando la natura di sentenza ‘esecutivà e non quella di sentenza "irrevocabile" (Sez.6, sent.
42159 del 16-29.11.2010, in particolare paragrafo 5; Sez. 6, sent.
13480 del 19.3-9.4.2010; Sez. F, sent. 35489 del 10-14.9.2009).
Nulla è in atti, e neppure nelle deduzioni del ricorso, in ordine all’avvenuta effettiva presentazione di una tale opposizione, nonostante la conoscenza del precedente, attivato con la domanda di estradizione, sicchè, allo stato il titolo costituito dalla sentenza di condanna ha piena efficacia esecutiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
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