Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 29-07-2011, n. 30230

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 1.10.2010 la Corte di Appello di Cagliari assolveva perchè il fatto non sussiste M.R. dal reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per avere quale committente (legale rappresentante della società Camping Garden Cala Sinzias spa) eseguito opere in totale difformità dell’autorizzazione paesaggistica allegata alla concessione edilizia e confermava la condanna (con pena ridotta a mesi 3 d’arresto Euro 16.000 d’ammenda) inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) per avere, nella suddetta qualità, eseguito, in totale difformità della concessione edilizia n. (OMISSIS), dodici gazebo e un palco-teatro non già con strutture leggere e facilmente amovibili, ma con platee di calcestruzzo e copertura in manto di coppi laterizi; accertamento del (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione:

– sull’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione poichè non poteva essere computato nel periodo di sospensione dei termini della prescrizione il rinvio disposto il 22.11.2006, data della prima udienza;

– sulla configurabilità del reato per l’insussistenza della ritenuta totale difformità delle opere dalla concessione edilizia. L’abuso sarebbe consistito per l’impiego di materiali della copertura diversi da quelli prescritti; circostanza che avrebbe reso non facilmente amovibili i gazebo da realizzare col sistema cd. ad aria passante.

Pertanto la realizzazione delle opere, ritenute peraltro conformi al nulla osta paesaggistico, integrava la violazione di una prescrizione urbanistica punibile ai sensi della lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 del TU sull’edilizia;

– sul mancato accertamento dell’irrevocabilità dell’assoluzione con riferimento al palco teatro con conseguente illegittimità dell’ordine di demolizione. Tanto emergerebbe, non già dal dispositivo della sentenza del tribunale, ma dalla motivazione dalla quale risulterebbe, per il palco-teatro, che "l’istruttoria non avrebbe consentito di acclarare l’entità e la tipologia delle presunte difformità".

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell’individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l’art. 32, comma 3, cit. T.U., prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali.

La Corte ha precisato che, in tal caso, la sanzione applicabile è sempre quella di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), cit. TU, non essendovi spazio per l’applicazione di quella contemplata dalla lett. a) della richiamata disposizione Sezione 3^ n. 16392/2010 RV. 246960;

Sezione 3 23.5.1997, Ciotti; 31.1.1994, n. 2733, Paolillo.

Nella specie i giudici di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza su dati obiettivi puntualmente richiamati, ritenendo, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali dei verbalizzati e delle acquisizioni documentali, che l’intervento edilizio è stato eseguito con "mutamento delle caratteristiche" assentite cfr. art. 32, comma 1, lett. d), cit. TU. E’ stato, infatti, accertato, con esauriente motivazione, che 12 gazebo di legno di notevoli dimensioni (mq. 156 ciascuno) con struttura portante in legno erano stati previsti come opere leggere e facilmente amovibili alla fine della stagione e che per essi il comune aveva specificamente prescritto la copertura ad aria passante, nella forma dei pergolati, con esplicita esclusione di tavolati e di manti di tegole, mentre i gazebo erano stati realizzati con un basamento in cemento (non previsto nel progetto) e con strutture metalliche rivestite di legno.

Le coperture, costituite da un vero e proprio tetto, erano state eseguite con modalità vietate dalla concessione edilizia e, inoltre, per un palco teatro previsto con una struttura esclusivamente in legno era stata realizzata una piattaforma in cemento non prevista nel progetto.

Era stata pertanto apportata una rilevante modifica del progetto assentito con la realizzazione di manufatti stabilmente ancorati al suolo in contrasto con l’imposta facile amovibilità degli stessi.

Alla luce di tale ricostruzione fattuale, correttamente effettuata dai giudici di merito con adeguata motivazione, sono inconsistenti le censure difensive incentrate sull’esiguità delle difformità riscontrate incongruamente ricondotte a mere violazioni delle prescrizioni della concessione edilizia.

La censura è ancor più erronea ove si consideri che il mutamento delle caratteristiche assentite è Stato attuato in zona vincolata dato oggettivo che l’assoluzione dal reato paesaggistico, per costatata corrispondenza delle opere alle previsioni del nulla osta, non consente di porre in discussione, sicchè opera nella specie il sopraindicato e consolidato principio di diritto in precedenza richiamato.

Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato perchè la platea in calcestruzzo sulla quale è stato collocato il palco-teatro non è stata oggetto di specifica statuizione assolutoria nel dispositivo della sentenza di primo grado, nè può desumersi da tale provvedimento che fosse stata ritenuta lecita la realizzazione della platea di calcestruzzo, non prevista in progetto, sulla quale è stato collocato il palco-teatro.

Puntualizzato che all’udienza del 22.11.2006 non è stata disposta la sospensione dei termini della prescrizione e che il periodo di sospensione è stato correttamente determinato nei seguenti termini;

dal 28.05.2007 al 5.12.2007 a richiesta della difesa: dal 23.01.2008 al 2.04.2008 per astensione del difensore: dal 2.04.2008 al 21.05.2008 e dal 21.05.2008 al 24.09.2008 per richieste di rinvio del dibattimento avanzate dalla difesa, per complessivi anni 1 mesi 2 giorni 9, sicchè la prescrizione non è intervenuta prima della pronuncia della sentenza d’appello, va osservato che la manifesta infondatezza del ricorso, che preclude l’applicazione di eventuali sopravvenute cause di estinzione del reato Cassazione SU n. 32/2000, De Luca, comporta l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 hi favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *