Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 29-07-2011, n. 30225 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 5.3.2010 confermava fa sentenza del Tribunale di Genova, in data 9.11.2006, con la quale P.P. era stato condannato, previo riconoscimento dello circostanza di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, equivalente alla recidiva contestata, e applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, 90 ascritto.

Riteneva la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello dell’imputato, che non fossero concedibili, a cagione dei numerosi precedenti specifici, le circostanze attenuanti generiche e che, anche per le modalità del fatto e del suo contesto, la già concessa circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5 non potesse essere ritenuta prevalente sulla recidiva.

2) Ricorre per cassazione il P., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 99 c.p.. Per la modesto entità del fatto e per lo stato di tossicodipendenza, potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva.

3) Il ricorso è generico e manifestamente infondato, per cui va dichiarato inammissibile.

3.1) Quanto alle circostanze attenuanti generiche, è pacifico che non sia necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.

Non è necessario, invero, scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali… (cfr. ex multis Cass. sez. 4 n. 8052 del 6.4.1990; Cass. sez. 1 n. 707 del 13.11.1998). Il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento considerato implica, infatti, il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati. Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art. 133 c.p. quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr. Cass. pen. sez. 1 n. 6200 del 3.3.1992). E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 7707 del 4.12.2003).

3.1.1) La Corte territoriale, sia pure con motivazione stringata, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generi che a cagione dei numerosi precedenti penali specifici. Ha quindi ritenuto assolutamente prevalente il richiamo alla personalità negativa dell’imputato, quale emergente dal certificato penale e dalle modalità del fatto, per negare l’invocato beneficio.

3.2) Non c’è dubbio che la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall’art. 407 c.p., comma 2, lett. a), ( art. 99 c.p., comma 5), cosicchè, allorquando il giudice ritenga – con adeguata e congrua motivazione – di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputando questa come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal citato art. 99 cod. pen., comma 4, ed è possibile procedere ad un giudizio di comparazione con bilanciamento, pure con prevalenza dell’attenuante speciale D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, ex art. 73, comma 5 (cfr. Cass. pen. sez. 4 n. 16750 dell’11.4.2007).

Tale interpretazione è stata ulteriormente ribadita dalla giurisprudenza successiva di questa Corte, per cui può ritenersi ormai consolidata (cfr. Cass. pen. sez. 5 n. 4221 del 9.12.2008;

Cass. sez. 4 n. 5488 del 29.1.2009; Cass. sez. 5 n. 13658 del 30.1.2009; Cass. sez. 5 n. 28871 del 15.5.2009).

3.2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che i numerosi precedenti specifici e le modalità del fatto fossero, piuttosto, rivelatori della personalità incline al delitto del prevenuto e quindi della sua pericolosità sociale, per cui non poteva in alcun modo farsi luogo ad un giudizio di prevalenza.

3.3) Va dichiarata quindi la inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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