Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Sig. Russo Francesca ha presentato domanda di emersione per regolarizzare il ricorrente, in qualità di badante.
All’epoca della domanda era residente a Sondrio.
Nella fase istruttoria veniva contestata l’esistenza del rapporto di lavoro.
Gli interessati facevano presente che la datrice di lavoro aveva cambiato residenza, trasferendosi a Genova, città natale e che anche il lavoratore proseguiva il proprio rapporto di lavoro nella città di Genova.Per tale ragione veniva chiesto il trasferimento della domanda di regolarizzazione presso la Prefettura di Genova.
Con l’atto qui gravato, la Prefettura di Sondrio ha invece disposto il rigetto della domanda di emersione, ritenendo che non fosse stata dimostrata l’esistenza del rapporto di lavoro.
Avverso detto provvedimento il ricorrente ha presentato l’inscritto ricorso.
Il ricorso è fondato.
E’ indubbio che l’Amministrazione non abbia svolto una adeguata istruttoria circa la residenza del datore di lavoro, giungendo ad escludere in tal modo la sussistenza di un rapporto di lavoro.
Il cambio di residenza del datore di lavoro non può escludere la possibilità di regolarizzare il rapporto di lavoro, ma impone all’Amministrazione di accertare se anche il lavoratore abbia "seguito" l’assistito nella nuova residenza, continuando così a prestare l’attività lavorativa a favore del soggetto – datore di lavoro – che ha presentato domanda di regolarizzazione.
Nel caso di specie, nonostante vi fosse una specifica istanza in tal senso da parte degli interessati e gli stessi abbiano fornito documentazione idonea per i necessari accertamenti, chiedendo la trasmissione della domanda alla Prefettura territorialmente competente, l’Amministrazione ha omesso la dovuta istruttoria.
Per tale ragione il ricorso è fondato e il provvedimento di rigetto della domanda di emersione deve essere annullato.
In ragione della natura della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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