Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 29-07-2011, n. 30220 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Tricase del 26 aprile 2002, T.L. veniva condannato, unitamente ad altro coimputato, per la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) e L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies commessa il (OMISSIS), alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto ed Euro 18.000 di ammenda, con demolizione delle opere abusive e riduzione in pristino dello stato dei luoghi; non menzione e sospensione condizionale subordinata al ripristino dello stato dei luoghi entro mesi 2 dal passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione veniva confermata, il 27 gennaio 2003, dalla Corte d’Appello di Lecce.

Con sentenza del 4 luglio 2003, la Terza Sezione Penale di questa Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla violazione urbanistica, per estinzione del reato conseguente al rilascio di concessione in sanatoria, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce per la rideterminazione della pena relativa alla violazione paesaggistica e l’eventuale concessione della sospensione condizionale al coimputato.

Nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 9 dicembre 2004, rideterminava la pena inflitta al coimputato e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.

Con sentenza del 2 dicembre 2008, la Quarta Sezione Penale di questa Corte annullava la predetta pronuncia della Corte territoriale nei confronti di T.L., rinviando ad altra sezione della Corte leccese per la determinazione della pena, rigettando nel resto il ricorso del predetto e rigettando il ricorso del coimputato.

La Corte d’Appello di Lecce, in sede di rinvio, in conformità a quanto statuito da questa Corte, rideterminava la pena inflitta a T.L. per la violazione paesaggistica.

Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Deducendo la violazione di legge, rilevava che l’intervento edilizio eseguito riguardava opere modestissime risultate conformi alla normativa urbanistica e che era stata presentata istanza di "condono edilizio" ai sensi della L. n. 326 de l2003, con conseguente versamento della somma dovuta a titolo di oblazione.

Aggiungeva che, conseguentemente, il giudice avrebbe dovuto, in ogni stato e grado del processo, rilevare la sussistenza della causa estintiva del reato, quantomeno relativamente agli effetti sulla pena, con ogni ulteriore conseguenza. Ciò non era avvenuto e, quindi, la Corte territoriale era incorsa in un evidente errore di diritto, non essendo corretto ritenere che tale valutazione avrebbe dovuto essere operata dal giudice dell’esecuzione.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale era stata investita, nel giudizio di rinvio, della sola questione inerente la determinazione della pena.

Le parti non annullate della sentenza riguardanti la sussistenza del reato e la responsabilità dell’imputato sono pertanto coperte dal giudicato progressivo formatosi su tali punti della decisione.

Infatti, secondo un principio consolidato recentemente ribadito da questa Sezione (Sez. 3 n. 15101, 20 aprile 2010, con richiami ai prec.) e pienamente condiviso dal Collegio, l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’affermazione di colpevolezza, con la conseguenza che non possono più essere rilevate, in sede di giudizio di rinvio, le cause estintive del reato sopravvenute.

Al richiamo del menzionato principio deve peraltro aggiungersi, con riferimento al "condono edilizio", che la questione relativa, che riguarda la sola violazione edilizia e non anche quella paesaggistica, non risulta essere stata proposta al giudice del merito e risulta sollevata per la prima volta in questa sede.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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