T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 01-09-2011, n. 4263 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente gravame può essere deciso con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo;

CONSIDERATO che questa Sezione con l’ordinanza n. 1672 in data 29 luglio 2010 ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, evidenziando in motivazione che "a prescindere da ogni considerazione in ordine alla domanda di sanatoria presentata dalla parte ricorrente, il presente gravame, ad un sommario esame, appare supportato da sufficiente fumus boni iuris in relazione alla data di realizzazione delle opere in contestazione ed in relazione alla natura delle stesse";

CONSIDERATO che, sempre in via preliminare, il presente gravame deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle seguenti considerazioni:

– dagli atti di causa risulta che per le opere oggetto del provvedimento impugnato in data 27 maggio 2011 è stata presentata al Comune di Massa Lubrense un’istanza di sanatoria, previo accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004;

– secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 10 dicembre 2009, n. 8606) la presentazione dell’istanza di sanatoria, successivamente al deposito del ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione, produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti il riesame dell’abusività dell’opera provocato dall’istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto (espresso o tacito), che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’originario ricorso (Consiglio Stato, Sez. VI, 7 maggio 2009, n. 2833), che deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio si sposta dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato e divenuto inefficace all’annullamento dell’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori;

– secondo la giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 28 dicembre 2007, n. 16540) tale orientamento trova applicazione anche nel caso in cui la domanda di sanatoria riguardi opere realizzate su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, a condizione che si tratti di opere per le quali non sia, prima facie, preclusa la possibilità di richiedere l’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004. Infatti l’art. 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 esclude dal divieto di rilasciare ex post l’autorizzazione paesaggistica – che, sempre ai sensi dell’art. 146, comma 4, costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanisticoedilizio, ivi compresi quelli in sanatoria – i casi previsti dall’articolo 167, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, costituiti (oltre che dall’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria) proprio dai "lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati", fermo restando che l’interpretazione teleologica induce inevitabilmente a ritenere che, nonostante l’utilizzo della particella disgiuntiva "o" nella frase "che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi", il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi costituisca un’endiadi, ossia una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380; 3 aprile 2009, n. 1748). In altri termini, la necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l’autorizzazione paesistica in sanatoria in coerenza con la ratio dell’introduzione di tale divieto induce a ritenere che esulino dalla eccezione prevista dall’articolo 167, comma 4, gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, di converso, siano astrattamente suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica anche opere quali i volumi d i volumi tecnici;

– applicando tali principi alla fattispecie oggetto del presente ricorso, il Collegio osserva che le opere di cui trattasi non hanno, prima facie, determinato aumenti di volumetria e superficie rispetto al progetto assentito e, quindi, sono astrattamente sanabili ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sicché allo stato i ricorrenti non hanno interesse alla decisione del presente gravame perché la presentazione dell’istanza di sanatoria ha reso inefficace l’impugnato ordine di demolizione;

CONSIDERATO che, in ragione della risoluzione solo processuale della controversie, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4167/2010, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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