Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 29-07-2011, n. 30320 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 4.8.2010 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza 12.4.2010 con la quale il GIP della stessa sede giudiziaria aveva applicato nei confronti di M.R. la misura cautelare della custodia in carcere siccome indagato in relazione ai reati: a) di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con recidiva reiterata infraquinquennale, accertato in Reggio Calabria e provincia dal febbraio 2010, con condotta perdurante.

Preliminarmente il tribunale dichiarava destituita di fondamento l’eccezione di inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni relative alle conversazioni ambientali registrate all’interno dell’abitazione di P.G., fondata sul rilievo che erano trascorsi 7 mesi dal decreto di intercettazione d’urgenza emesso il 6.8.2009 dal PM e convalidato il 7.8 successivo dal GIP, e si trattava di un lasso di tempo tale da far venir meno il requisito giustificativo della urgenza.

Riteneva altresì infondato il rilievo secondo cui gli esiti delle intercettazioni non sarebbero utilizzabili perchè alla loro esecuzione non partecipava direttamente il PM o un agente da lui delegato, con delega adeguatamente motivata e rinnovata per ogni proroga. Rilevava in proposito il collegio che il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, comma 3, richiamato dalla difesa non impone l’esecuzione da parte del PM personalmente o dell’ufficiale di PG delegato ma si limita a disporre che il pubblico ministero e l’ufficiale di PG, negli stessi casi di cui al comma 1, possono farsi coadiuvare da agenti della polizia giudiziaria, nè esiste norma alcuna che disponga che il PM debba reiterare ad ogni proroga la delega alla PG, sarebbe inoltre illogico reiterare una disposizione meramente esecutiva che formulata ab origine rimane ferma, salvo successiva contraria disposizione.

Tanto premesso tribunale riteneva sussistente un solido e grave quadro indiziario a carico dell’indagato in ordine all’addebito cautelare ascrittogli, condividendo l’iter logico seguito dal primo giudice nella ordinanza impositiva della misura alla quale faceva integrale richiamo. Tale ordinanza costituiva l’esito di una indagine a vasto raggio concernente la cosca Pelle di San Luca, sviluppata sulla base delle risultanze delle attività di videoripresa all’esterno dell’abitazione di P.G., figlio del storico boss P.A. deceduto, sita in (OMISSIS) e le intercettazioni ambientali di conversazioni intercorse fra presenti all’interno della stessa abitazione. Le conversazioni tra presenti registrate nel periodo da febbraio ad aprile 2010 fornivano elementi tali da rendere opportuno il fermo nei confronti di un certo numero di indagati, tra i quali M.R., fermo seguito da convalida e contestuale emissione dell’ordinanza custodiale da parte del GIP. Evidenziava il tribunale come nel periodo tra il 28.2.2010 e il 10.3.2010 venivano intercettate, all’interno della abitazione del P.G. una serie di conversazioni tra presenti di particolare rilevanza aventi ad oggetto la nomina del capo locale di (OMISSIS), la contrapposizione delle famiglie Z. e T., che si contendevano la nomina, e la necessità di riequilibrare, attraverso l’equiparazione delle "doti" di alcuni affiliati, il potere spettante a ciascuna di esse. I protagonisti di queste conversazioni erano P.G. e M.R. e da esse veniva fuori una fitta rete di rapporti e contrapposizioni nell’ambito della ‘ndramgheta reggina che i due cercavano di gestire ed indirizzare. I contenuti chiari ed espliciti delle captazioni documentavano l’inserimento, con posizioni di vertice del M. nella ‘ndranghetta reggina; emblematico in tale senso è il riferimento operato dal M. nel corso di tali conversazioni alla possibilità di che della controversia sulla nomina del capo locale di (OMISSIS), se non risolta, dovesse occuparsi la Provincia.

In relazione alla misura della custodia in carcere, infine, il tribunale, riteneva che alla presunzione legale di loro sussistenza, data la natura del reato, si sovrapponesse l’evidenza e la solidità delle emergenze investigative che rendevano concreto il pericolo di fuga dell’indagato dato che un soggetto non ancora identificato il 21.3.2010 aveva garantito a P.G., in stretto rapporto con il M., di potersi procurare informazioni riservatissime su operazioni di polizia e, in particolare, circa eventuali provvedimenti custodiali; oltre al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, dati i precedenti, di gravi delitti contro l’ordine pubblico.

2.- Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’avvocato Vincenzo Nobile, difensore di M.R., per i seguenti motivi:

a) Violazione dell’art 606 c.p.p., lett. c) e e), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, l’nutilizzabilità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 203 e 266 e ss., 273 e ss c.p.p..

Assume che l’ordinanza debba essere annullata perchè incorre nelle violazioni di legge denunziate posto che i gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dal contenuto di conversazioni tra persone presenti captate illegittimamente. La motivazione dell’ordinanza impugnata sul punto è carente ed affidata ad argomenti di stile e l’inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti è sussistente: se infatti il pubblico ministero una volta autorizzata l’intercettazione può scegliere le modalità che ritiene più utili per acquisire la prova, anche non dando inizio immediatamente alla captazione, egli =erò non può procrastinane l’esecuzione tanto da non rendere più attuale il decreto di autorizzazione, se così fosse verrebbe meno il potere del giudice di verificare l’esistenza di gravi indizi di reato e comporterebbe un indiscriminato sacrificio del diritto alla riservatezza ed alla libertà e segretezza di ogni comunicazione costituzionalmente garantito. In particolare poichè la violazione della segretezza delle conversazioni non può avvenire per un periodo superire a 40 giorni, trascorso il quale è necessario un nuovo procedimento che ne conceda la proroga, ne consegue che non può comunque essere ritardata l’esecuzione per un periodo superiore a quello previsto per la durata dell’attività captativa, b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 273, 291 e 292 c.p.p., per omessa e carente motivazione riguardo alla gravità indiziaria.

Lamenta il ricorrente che l’ordinanza sia apodittica e priva di apparato logico argomentativo in relazione alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in capo al M.. I giudici, infatti non hanno proceduto alla verifica degli elementi di accusa posto che rinviano per relationem alle valutazioni espresse dal PM, sicchè attraverso l’esame della motivazione non è possibile conoscere specificamente gli elementi ritenuti gravemente indizianti.

Inoltre il tribunale omette di valutare le argomentazioni difensive del M., con le quali la difesa aveva evidenziato che il contenuto delle conversazioni non costituisce elemento gravemente indiziante in assenza di altri riscontri. Oltre ai richiami per relationem i giudici del riesame nulla dicono circa la gravità indiziaria integrante la condotta di partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso, sodalizio del quale non viene indicato il programma criminale, l’accordo per la commissione di una serie indeterminata di delitti, il contributo effettivo e permanente del M. in seno alla presunta associazione mafiosa.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Vito Moneti ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è infondato.

5.- Riguardo al primo motivo rileva il collegio che ai sensi dell’art. 271 c.p.p., i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati se esse sono state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge oppure qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p, e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3. Quindi occorre distinguere tra la possibile violazione di norme che rendono di per sè stesse illegittime le intercettazioni, come mezzo di indagine, qualora siano state disposte senza autorizzazione ovvero fuori dei casi previsti dalla legge, dalle violazioni delle altre disposizioni di cui all’art. 267 c.p.p.: omessa registrazione delle comunicazioni intercettate, mancata redazione del verbale, operazioni di captazione non eseguite mediante gli impianti tassativamente previsti. Diverse sono anche le conseguenze nelle due ipotesi: le violazioni del primo tipo rilevano anche in ordine all’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a sostegno di una misura cautelare; le violazioni del secondo tipo sono sanzionate con la loro inutilizzabilità e rilevano solamente in tema di prova ai fini del giudizio. Ne deriva che solo l’illegittimità sostanziale rende le intercettazioni inutilizzabili ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza necessari ex art. 273 c.p.p., mentre entrambi i tipi di illegittimità comportano, nei casi previsti dall’art. 271, l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ai fini del giudizio (Sez. 1., sent. 26.4.1995, n. 2455, Rungi, Rv. 202139; Sez. 5, sent. 8.6.1998, n. 3642, Capone, Rv.

211616).

5.1.- Nel caso di specie, non ricorre nessuna delle due ipotesi, infatti, la doglianza attiene alla dedotta illegittimità sopravvenuta del provvedimento di intercettazione ambientale conseguente al lasso di tempo, quasi sette mesi, intercorso tra la data di convalida da parte del GIP del decreto emesso dal PM ai sensi dell’art. 267 c.p.p., comma 2, e la data effettiva di inizio delle operazioni di intercettazione. La non immediata esecuzione delle operazioni di intercettazione avrebbe comportato in sostanza, secondo l’assunto del ricorrente, la perdita di efficacia del decreto autorizzativo essendo la convalida del giudice, quanto alla ricorrenza dei presupposti per la convalida stessa, riferita al tempo in cui la richiesta è stata proposta.

Invero, come sopra visto, nessuna norma di legge stabilisce sanzioni di nullità o di inutilizzabilità in relazione alle modalità temporali di esecuzione dei decreti di intercettazione del PM una volta intervenuta la convalida da parte del GIP; anzi la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’ indicare che la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell’intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d’urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall’art. 267 c.p.p., solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari (ex plurimis: Sez. 2, sent. 22.11.1994 n. 2533, Seminara, Rv. 200989; Sez. 6, sent. 16.7.2009 n. 35930, lana e altri, Rv.

244872; Sez. F., sent. 24.8.2010, n. 326665 Crupi, Rv. 248253) e che, qualora il PM intenda procrastinare l’inizio delle operazioni rispetto alla data del decreto per esigenze investigative, in relazione a tale decisione non è previsto onere di motivazione nè convalida da parte del giudice (Sez. 6, sent. 12.12.1995, n. 5501, Falsone, Rv. 205648). Peraltro la censura è infondata perchè aspecifica considerato che il ritardo nell’attivazione della procedura intercettativa, ben potendo derivare dalle cause più svariate o da ragioni investigative, non consente di escludere il requisito dell’urgenza, e non indicando il ricorrente nessun elemento in relazione al venir meno dell’urgenza medesima, quale vagliata e riscontrata dal GIP all’atto della convalida del decreto del PM. 5.3.- Conseguentemente privo di pregio e rilevanza l’assunto che vorrebbe che il requisito dell’urgenza venga meno decorso il termine di giorni 40 (stabilito dal D.L. n. 152 del 1991, art. 13, convertito con modificazioni nella L. n. 203 del 1991) dalla data di emissione del decreto autorizzativo; ed invero il termine di cui trattasi riguarda solo la durata effettiva delle operazioni di intercettazione che, per costante giurisprudenza di questa Corte, decorre dalla data di inizio delle operazioni medesime e non già da quella del provvedimento autorizzativo (ex plurimis da ultimo Sez. 1, sent. 6.3.2009, n. 12876, Lanzi, Rv. 243491).

6.- Quanto al dedotti vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato le censure mosse all’ordinanza sono inconsistenti nonchè generiche.

E’ infatti del tutto logico e di immediata, evidente, percezione l’iter logico argomentativo seguito dai giudici del riesame per pervenire al giudizio di ragionevole e qualificata previsione di colpevolezza: -la costante frequentazione con soggetti sicuramente inseriti nell’ambito della criminalità organizzata; – la finalizzazione degli incontri alla valutazione ed alla risoluzione di questioni organizzative e di assetto di potere nell’ambito di una articolazione, il locale di (OMISSIS), della consorteria criminale; – i continui riferimenti contenuti nelle conversazioni intercettate alle cariche da conferire ai diversi soggetti coinvolti; – la palesata conoscenza delle logiche e delle regole interne al sodalizio di ‘ndrangheta; – il ruolo di mediazione svolto dal M. per la risoluzione dei contrasti in ambito associativo; – il richiamo effettuato dal M. alla possibilità di investire della controversia relativa agli assetti di vertice del locale di (OMISSIS) la c.d. "provincia", ossia l’organismo di ‘ndrangheta sovraordinato rispetto alle articolazioni costituite dai vari locali; sono tutti questi elementi indiziari specificamente individuati e vagliati nella motivazione dell’ordinanza impugnata.

6.1.- Il tribunale dal loro esame complessivo individua, senza cesure logiche e con specifica aderenza rispetto ai dati fattuali ampiamente riportati, la ipotizzarle responsabilità dell’indagato in relazione alla sua intraneità alla associazione a delinquere denominata ‘ndrangheta e la sua partecipazione, con ruolo non marginale, al sodalizio; posto che è comportamento sicuramente connotato da efficacia causale – con riferimento alla mantenimento della operatività della struttura associativa – il dirimere le controversie di potere tra le varie articolazioni della stessa, essendo l’assetto interno e la stabilità delle gerarchie di comando delle modalità attraverso le quali si attua e si consolida la capacità di controllo del territorio; controllo del territorio che costituisce, poi, uno dei tratti caratteristici che connota l’associazione di stampo mafioso e che è strettamente funzionale al perseguimento dei suoi scopi illeciti.

Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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