Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-12-2011, n. 28402 Costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 16.2.1994 C.C. conveniva davanti al Tribunale di Catania M.A. per sentirla condannare a demolire le fabbriche elevate in via Plebiscito 143 di Misterbianco, a distanza inferiore a cinque metri dal confine con la preesistente casa e terreno di essa attrice contro le prescrizioni del locale regolamento edilizio ed a arretrare le vedute dirette aperte a distanza illegale, oltre i danni.

La convenuta contestava la domanda.

Con sentenza della sezione stralcio 28.9.2001 la domanda veniva rigettata, decisione riformata dalla Corte di appello di Catania con sentenza 632/2005, che condannava la M. ad arretrare il fabbricato a distanza non inferiore a metri cinque ed alle spese, rigettando la domanda di danni, ciò sul presupposto che, essendosi il Comune di Misterbianco dotato dello strumento urbanistico sulle distanze solo nel giugno del 1977 l’attività edificatoria eseguita prima doveva rispettare le prescrizioni di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 17 che, alla lettera e, prevede che la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire. Ricorre M. con due motivi, resiste controparte proponendo ricorso incidentale subordinato.

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 873-875 c.c., art. 117 Cost., art. 14 dello statuto della regione Sicilia perchè la norma regionale, che ha recepito la L. n. 765 del 1967, art. 17 è entrata in vigore solo il 1 aprile 1972 e la materia urbanistica è oggetto di legislazione esclusiva. Prima era applicabile l’art. 873 c.c., come correttamente ritenuto dal primo giudice.

Col secondo motivo si denunziano vizi di motivazione perchè fino a quando non divengano efficaci le norme degli strumenti urbanistici locali devono essere applicabili quelle del codice civile. Osserva questa Corte Suprema:

La Corte di appello, premesso che nei comuni siciliani l’attività edificatoria è disciplinata nell’esercizio di una competenza normativa primaria dalla L. 31 marzo 1972, n. 19, il cui art. 39, richiamando per i comuni sprovvisti di PRG le limitazioni di cui alla L. nazionale n. 765 del 1967, art. 17 implica per il giudice stabilire se il detto richiamo comporti l’obbligo di recepire i limiti di cui al D.M. 2 aprile 1968 o della normativa statale, ha ritenuto, stante la vigenza del PRG dal 1977, che l’attività edificatoria eseguita prima comporti il rispetto delle prescrizioni della legge statale.

Stando così le cose, le odierne censure, oltre ad essere generiche non indicando i riferimenti temporali concretamente applicabili nella fattispecie per pervenire ad una soluzione nel senso prospettato dalla ricorrente, non meritano accoglimento anche per la sostanziale carenza di interesse.

La sentenza ha riconosciuto la competenza primaria della regione, la cui legislazione, tuttavia, richiama quella statale ed ha applicato la disciplina meno restrittiva escludendo l’applicazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che, addirittura, tra pareti finestrate impone la distanza di metri dieci, ma la stessa argomentazione della ricorrente che prima della emanazione della legge regionale e della efficacia degli strumenti locali si applica la disciplina codicistica si ritorce contro, riconoscendo indirettamente ed implicitamente l’applicazione della legge statale. Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, con assorbimento del ricorso incidentale subordinato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui 2000,00 per onorari, oltre accessori.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale subordinato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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