Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 18 marzo 2011, depositata il successivo 25 marzo, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo a conoscere la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di A.A.R. (alias A.), indicando quale Autorità giudiziaria competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, già dichiaratosi incompetente con ordinanza del 7 febbraio 2011; e, per l’effetto, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto negativo di competenza e l’immediata comunicazione di esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.
Contestualmente, non ravvisando ragioni di urgenza, ha disposto l’immediata scarcerazione dell’ A., se non detenuto per altra causa.
A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto che l’ A. era sottoposto ad indagini esclusivamente per il "reato di cui agli artt. 110 e 56 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, (modificato dalla L. 27 febbraio 2006, n. 49), per avere, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e per un uso non esclusivamente personale, in concorso con V.A.O. (alias A.) e con altri soggetti non meglio identificati, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad importare sostanze stupefacenti del tipo cocaina nel territorio nazionale. E, in particolare, per avere concordato con ignoti fornitori dominicani l’invio dello stupefacente a mezzo del corriere P.J. A., per conto del quale acquistavano il biglietto aereo del volo Caracas-Madrid-Milano. Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà e, segnatamente, per essere stato il P., dopo aver effettuato il ceck-in, bloccato per irregolarità del suo passaporto. In Milano e altrove, nel dicembre 2006".
Non essendo l’ A. indagato per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, nell’ambito di un’indagine iniziata presso la Procura distrettuale di Palermo, non sussistevano, ad avviso del Tribunale del riesame, ragioni per derogare alla regola generale in materia di competenza per territorio di cui all’art. 8 cod. proc. pen., cosicchè essa doveva essere declinata, in via preliminare e anche d’ufficio non essendo stata sollevata la relativa eccezione dal ricorrente, a favore del Giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio, nel cui circondario e, precisamente, a Gallarate, tramite l’agenzia di viaggi ivi gestita dall’ A. e dalla sua compagna, era stato acquistato il biglietto di viaggio aereo di andata e ritorno per il presunto corriere della cocaina.
La commissione dell’ipotizzato reato nel lontano 2006 e la disponibilità a collaborare con gli inquirenti dell’ A., il quale vive e lavora a Gallarate dove, insieme alla compagna, cittadina italiana, ha costituito un regolare nucleo familiare, escludendo i presupposti dell’urgenza di cui all’art. 291 c.p.p., comma 2, hanno quindi indotto il Tribunale del riesame, dichiarante l’incompetenza territoriale del Giudice che aveva emesso la misura cautelare personale, a disporre, insieme all’annullamento di essa, l’immediata liberazione dell’ A. se non detenuto per altra causa.
Motivi della decisione
2. Premesso che sussiste il conflitto denunciato, avendo due giudici (e, in particolare, quello di Palermo a seguito di intervento caducatorio del Tribunale del riesame, in parte qua, del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice per le indagini preliminari della stessa sede) contemporaneamente declinato la propria competenza con riguardo al medesimo processo e allo stesso indagato, esso va risolto a favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.
L’ A., infatti, risponde di un unico delitto di violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti, che avrebbe commesso tramite l’agenzia di viaggi gestita insieme alla compagna, in Gallarate, e non esistono ragioni di connessione con i reati per i quali indaga l’Autorità giudiziaria di Palermo, nell’ambito delle cui investigazioni è emerso il fatto attribuito all’indagato, idonee a determinare, con riguardo all’ A., la competenza territoriale di altro Giudice a norma dell’art. 16 cod. proc. pen..
In proposito, questa Corte ha già chiarito che la continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione solo se l’episodio in continuazione si riferisca allo stesso imputato (o indagato) o, se sono più di uno, agli stessi imputati (o indagati), giacchè l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 4, n. 10122 del 17/01/2006, dep. 23/03/2006, Hanid, Rv. 233714; Sez. 1, n. 24718 del 22/05/2008, dep. 18/06/2008, Molinaro, Rv. 240806).
Segue la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizio, cui dispone trasmettersi gli atti.
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