Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 01-08-2011, n. 30380

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.C. è stato attinto da misura custodiale da parte del gip del tribunale di Roma, unitamente ad altri imputati, per i reati di associazione a delinquere e di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione di numerose connazionali rumene. Il tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza per il reato associativo ritenendo difettare l’essenziale riferimento alla indeterminatezza del programma delittuoso. Ha confermato, invece, la misura coercitiva in relazione alla residua ipotesi di reato.

Deduce in questa sede il ricorrente che, a seguito del ridimensionamento delle accuse, il tribunale avrebbe dovuto logicamente ritenere attenuate anche le esigenze cautelari per il restante reato, a proposito del quale si contesta la sussistenza dell’aggravante della L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7). Ciò in quanto risulta dalla motivazione attribuito all’indagato unicamente il rapporto di protezione di una giovane donna ed è quindi arbitraria l’attribuzione dello sfruttamento di altre donne. In proposito si contesta l’assunto – in quanto non provato – che lo stesso rivesta un autorevole ruolo nel mondo della prostituzione e che abbia agito avvalendosi come subordinato del coimputato Co..

Si fa rilevare, infine, che l’esclusione dell’aggravante della L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7) e la possibilità di scelta di un rito alternativo renderebbero inoltre possibile la riduzione della pena in limiti compatibili con la sospensione condizionale della pena, senz’altro concedibile trattandosi di persona incensurata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Logicamente la motivazione dell’ordinanza motiva sul ruolo di preminenza dell’indagato, pacificamente individuato sulla base delle telefonate medesime richiamando il contenuto di intercettazioni telefoniche ed evidenziando come nelle telefonate si parli di conti e di guadagni da dividere con il Co. provenienti dalle prestazioni delle donne sfruttate e minacciate, che i rapporti con quest’ultimo trovano conferma nella circostanza che nel corso di un controllo di polizia espletato presso l’aeroporto di Ciampino C. e la moglie erano a bordo dell’auto condotta dal Co.; sul fatto che il C. si preoccupi delle problematiche sui posti assegnati alle ragazze.

Poichè al C. si attribuisce il ruolo di controllo delle donne è logica l’affermazione del riesame secondo cui agendo questi per conto dell’odierno ricorrente, anche nei confronti di quest’ultimo debba essere ravvisata l’aggravante della L. n. 58 del 1978, art. 4, n. 7) concernente la pluralità delle donne sfruttate.

Allo stato, quindi, non sono prospettabili le questioni relative alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e, per contro, vi è congrua motivazione del provvedimento impugnato sia sul pericolo di fuga, sia su quello di reiterazione del reato in relazione al ruolo contestato all’imputato.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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