MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 9 agosto 2013, n. 165 Regolamento recante misure e modalita’ d’intervento da parte degli operatori delle telecomunicazioni per minimizzare interferenze tra servizi a banda larga mobile ed impianti per la…

…ricezione televisiva domestica

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n.
244» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 121;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante
«Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione
degli impianti all’interno degli edifici» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre
2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 273 del 21 novembre 2008 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello
sviluppo economico»;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2003, recante «Modalita’
per l’acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle
infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il
«Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150/L del 7 settembre 2005;
Vista la Delibera n. 127/11/CONS del 23 marzo 2011 dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Consultazione pubblica
sulle procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle
frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi
terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per
favorire una effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze
mobili a 900, 1800 e 2100 MHz», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 77 del 4 aprile 2011;
Vista la Delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011 dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Procedure e regole per
l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800,
1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione
elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva
concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100
MHz» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
140 del 18 giugno 2011, Supplemento ordinario n. 150, come integrata
dalla Delibera 370/11/CONS del 23 giugno 2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2011;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed, in
particolare, l’articolo 14, comma 2-bis;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2013, recante «Regole tecniche relative agli impianti
condominiali centralizzati di antenna riceventi del servizio di
radiodiffusione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 25 del 30 gennaio 2013;
Considerato che i sistemi per le comunicazioni mobili di nuova
generazione LTE, operanti in banda a 800 MHz, possono provocare
disturbi interferenziali potenzialmente dannosi sugli impianti di
ricezione della televisione digitale terrestre operanti in banda IV e
V (canali 21-60);
Considerato l’esito delle prove di laboratorio condotte in merito
ai fenomeni interferenziali da parte dell’Istituto Superiore delle
Comunicazioni, nonche’ l’esito delle prove in campo condotte dal
Ministero dello sviluppo economico presso il Centro Nazionale
Controllo Emissioni Radioelettriche e nella citta’ di San Benedetto
del Tronto, congiuntamente agli operatori mobili aggiudicatari delle
frequenze in banda 800 MHz;
Ritenuto opportuno, per esigenze organizzative, tecniche e
gestionali, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga del
supporto tecnico, scientifico, operativo, logistico e di
comunicazione di un soggetto dotato di adeguata competenza
tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni allo scopo di
valutare ed individuare le tecniche di mitigazione piu’ opportune
secondo gli standard, le metodologie e le best pratices anche
internazionali;
Visto l’articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
come modificato dall’articolo 31, commi 1 e 2, della legge 18 giugno
2009, n. 69;
Considerate le attivita’ di analisi modellistica sviluppata e
condotta congiuntamente alla Fondazione Ugo Bordoni, al fine di
stimare la popolazione potenzialmente coinvolta dall’impatto
interferenziale dei sistemi LTE in banda 800 MHz sulla ricezione dei
segnali DVB-T, tenendo conto anche dei risultati delle sopracitate
prove in campo ed in laboratorio, dei livelli del segnale televisivo
e della possibile distribuzione delle diverse tipologie di impianti
di ricezione televisiva domestica presenti sul territorio nazionale;
Considerato che la quantificazione dell’impatto interferenziale
determinato da reti che impieghino uno specifico blocco di frequenze
di 10 MHz in banda 800 MHz richiede necessariamente una
schematizzazione del problema a causa della impossibilita’ di
considerare preventivamente tutti i diversi parametri di uno scenario
reale di sviluppo delle reti, anche in considerazione del fatto che
alcuni di questi parametri non sono noti preventivamente come le
informazioni relative al dispiegamento delle reti di
telecomunicazioni da attivare in banda 800 MHz;
Considerata sulla base dei risultati di tali attivita’ di studio e
di sperimentazione la necessita’ di individuare misure ed interventi
di mitigazione efficaci e risolutivi delle interferenze
indipendentemente dal blocco di frequenze utilizzato dai sistemi LTE,
affinche’ siano garantiti sia gli utenti del servizio televisivo sia
gli altri legittimi utilizzatori dello spettro elettromagnetico, come
gli operatori di rete televisiva nazionali e locali;
Considerato che l’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221 pone a carico degli operatori aggiudicatari
delle frequenze in banda 800 MHz l’onere degli interventi di
mitigazione;
Considerato che tali oneri debbono essere ripartiti in misura
proporzionata, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto della
tipologia di blocco frequenziale di pertinenza, del tipo di
interferenze ad essi correlato e dei relativi obblighi;
Considerata l’esistenza di fenomeni interferenziali determinati
specificamente dai blocchi nella banda 791 – 862 MHz, classificabili
in disturbi selettivi e disturbi da saturazione dei sistemi di
ricezione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 aprile 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
10068 del 31 maggio 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita’ e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le misure e le modalita’ di
intervento da porre a carico degli operatori aggiudicatari delle
frequenze in banda 800 MHz, al fine di minimizzare eventuali
interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda
degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.
2. Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali
causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli impianti di
ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli
utenti che detengano uno o piu’ apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle trasmissioni televisive.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, che ne formano
parte integrante, s’intende per:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Gestore»: il soggetto incaricato dell’attivita’ di gestione
delle segnalazioni di malfunzionamento degli impianti di ricezione
televisiva terrestre;
c) «Operatori»: le societa’ aggiudicatarie delle frequenze in
banda 800 MHz;
d) «Banda 800 MHz»: porzione della banda di frequenze tra 790 e
862 MHz;
e) «4G»: servizi di telefonia mobile di quarta generazione,
basati sullo standard trasmissione del traffico dati (LTE) che
permettono l’utilizzo di applicazioni multimediali avanzate;
f) «LTE»: standard di trasmissione dei segnali alla base dei
servizi di telefonia mobile di quarta generazione – 4G. Acronimo di
Long Term Evolution;
g) «Sistema LTE»: l’insieme delle stazioni radio base LTE in
banda 800 MHz;
h) «Stazione radio base LTE (SRB)»: l’insieme degli apparati per
la ricezione-trasmissione e del relativo sistema radiante che
caratterizza i sistemi di comunicazioni mobili LTE in banda 800 MHz;
i) «DVB-T»: sistema digitale per la diffusione di programmi
televisivi e servizi digitali;
j) «Fenomeno interferenziale»: malfunzionamento del sistema di
ricezione televisiva dovuto alla coesistenza del segnale televisivo
con i segnali provenienti dalle stazioni radio base LTE;
k) «Impianto per la ricezione televisiva domestica»: impianto
fisso destinato alla ricezione domestica dei segnali televisivi
comprendente tutti gli elementi attivi e passivi dello stesso a
partire dalle antenne riceventi fino alle prese a spina negli
appartamenti;
l) «Antenna centralizzata»: unico sistema di antenne di ricezione
dei segnali televisivi utilizzata in condivisione da diversi
appartamenti presenti in uno stesso stabile;
m) «Impianto condominiale canalizzato»: sistema dotato di
centralina di distribuzione del segnale televisivo condominiale
suddiviso in moduli distinti su cui e’ possibile intervenire
singolarmente per ripristinare la corretta ricezione dei segnali
televisivi;
n) «Impianto condominiale a larga banda»: sistema dotato di
centralina di distribuzione del segnale televisivo condominiale che
non permette l’intervento sulle singole frequenze televisive per il
ripristino della corretta ricezione dei segnali;
o) «Saturazione»: interferenza che impedisce la corretta
ricezione di tutti i canali televisivi;
p) «Disturbo selettivo»: interferenza che impedisce la corretta
ricezione di uno o piu’ canali televisivi;
q) «Filtro d’antenna»: dispositivo inserito nell’impianto di
ricezione televisivo per evitare che il segnale di telefonia mobile
4G ricevuto dall’impianto televisivo crei interferenza;
r) «Utente»: cittadino che usufruisce di un impianto di antenna
privato;
s) «Amministratore»: incaricato di uno stabile con meno di 5
unita’ abitative o amministratore di condominio;
t) «Sito web»: il sito www.helpinterferenze.it attraverso il
quale il cittadino puo’ informarsi sul tema dei disturbi televisivi;
u) «Web form»: la pagina web del sito
www.helpinterferenze.it tramite la quale un utente registrato al
servizio puo’ inviare le segnalazioni riguardanti i disturbi
televisivi;
v) «Contact center»: il risponditore automatico collegato ad un
Numero Verde per gestire le richieste di informazioni ed a personale
specializzato del Gestore per raccogliere le segnalazioni riguardanti
i disturbi televisivi;
w) «Segnalazione»: la richiesta di intervento pervenuta tramite
sito web o contact center;
x) «Mappa di rischio»: la rappresentazione georeferenziata di
risultati prodotti dalla simulazione dei fenomeni di interferenza che
consente la valutazione del grado di attendibilita’ delle
segnalazioni di malfunzionamento;
y) «Ticket di intervento»: la segnalazione selezionata ed
inoltrata dal Gestore agli operatori;
z) «Report di chiusura»: informazioni inerenti la chiusura
dell’intervento effettuato da parte dell’antennista incaricato dagli
operatori o dal corriere incaricato dagli operatori della consegna
del filtro che devono essere acquisite dal Gestore.

Art. 3

Gestione delle segnalazioni dei fenomeni interferenziali

1. L’attivita’ di gestione delle segnalazioni e’ affidata dagli
operatori alla Fondazione Ugo Bordoni, di seguito Gestore, secondo le
previsioni di cui all’articolo 41, commi 5 e 6, della legge 16
gennaio 2003, n. 3 come modificato dall’articolo 31, commi 1 e 2
della legge 18 giugno 2009, n. 69, che accoglie le segnalazioni degli
utenti relative al verificarsi dei fenomeni interferenziali causati
dai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz sugli impianti per la
ricezione televisiva. Le segnalazioni sono accolte tramite un
risponditore automatico ed un contact center preposti a rispondere
alle chiamate dirette al numero verde 800 126 126 e tramite un web
form presente sul sito web www.helpinterferenze.it, nel rispetto
delle procedure, dei formati e delle tempistiche di cui all’allegato
1 del presente decreto.
2. Il Gestore, disponendo delle informazioni relative al
dispiegamento delle reti LTE, comunicate dagli operatori secondo le
modalita’ e le tempistiche di cui all’allegato 2 del presente
decreto, e delle informazioni relative alle reti televisive, messe a
disposizione dal Ministero, individua le segnalazioni di interferenza
effettivamente riconducibili ai sistemi LTE in banda 800 MHz,
informandone gli operatori per le attivita’ di loro competenza di cui
all’articolo 4.
3. Il Ministero, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico,
operativo logistico e di comunicazione del Gestore, secondo i termini
e le condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto
convenzionale tra il Ministero ed il Gestore, monitora le misure e le
modalita’ di intervento degli operatori, disponendo con separato
provvedimento, ai sensi dell’articolo 9 ed ove necessario, la
rimodulazione delle percentuali di contribuzione di cui all’articolo
4.

Art. 4

Gestione degli interventi conseguenti alle segnalazioni dei fenomeni
di interferenza

1. Gli operatori hanno l’obbligo di intervenire, secondo le
procedure, i formati e le tempistiche di cui all’allegato 1, sulle
segnalazioni che il Gestore, a seguito dell’attivita’ di gestione di
cui all’articolo 3, commi 1 e 2, seleziona per la realizzazione degli
interventi di mitigazione delle interferenze effettivamente
riconducibili ai sistemi LTE operanti in banda 800 MHz.
2. Gli interventi di mitigazione, compresa l’eventuale
installazione di un filtro, che deve rispettare le caratteristiche
tecniche specificate nella guida CEI 100-7, sono da intendersi come
attivita’ di manutenzione ordinaria ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 di cui
in premessa. In caso di istallazione di un filtro, quest’ultimo e’
ceduto in via definitiva all’utente beneficiario dell’intervento.
3. Gli oneri per le misure e la realizzazione degli interventi sono
a valere su un fondo costituito dagli operatori, gestito privatamente
dagli operatori medesimi, in conformita’ alle percentuali di
contribuzione di cui alla successiva Tabella 1. Le percentuali di
contribuzione di cui alla Tabella 1, sono definite secondo i principi
di proporzionalita’, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto
della tipologia di blocco frequenziale di ciascun operatore, del tipo
di interferenze ad esso correlato, dei risultati delle attivita’ di
sperimentazione, del costo di installazione, e del costo di
acquisizione dei filtri e possono essere oggetto, ove necessario, di
rimodulazione con separato provvedimento ai sensi dell’articolo 9.

Tabella 1:

=====================================================================
| | Telecom Italia| Vodafone Omnitel|
| WIND Telecomunicazioni S.p.A. | S.p.A. | N.V. |
+=================================+===============+=================+
| 50% | 25% | 25% |
+———————————+—————+—————–+

Art. 5

Rendicontazione

1. Il Gestore trimestralmente provvede, sulla base delle
informazioni degli esiti e del conseguente numero degli interventi di
mitigazione che ogni Operatore realizza e comunica secondo le
procedure di cui all’allegato 1, a calcolare eventuali conguagli
necessari a garantire che gli operatori sostengano gli oneri in
conformita’ alle percentuali stabilite nella Tabella 1 dell’articolo
4.
2. Il Gestore provvede a pubblicare sul sito web, nel rispetto
delle norme a tutela della riservatezza industriale e dei dati
personali, il numero delle segnalazioni pervenute ed il numero degli
interventi di mitigazione realizzati, distinti su base regionale.

Art. 6

Unita’ per il monitoraggio

1. Con l’obiettivo di monitorare il processo di gestione delle
segnalazioni e degli interventi di mitigazione delle interferenze
accertate tra i sistemi LTE e DVB-T e’ istituita presso il Ministero
un’Unita’ per il Monitoraggio, composta da tre rappresentanti del
Ministero, di cui uno con funzioni di Presidente, da due
rappresentanti del Gestore e da un rappresentante per ciascuno degli
operatori.
2. L’Unita’ per il monitoraggio svolge le attivita’ di seguito
indicate:
a) monitorare l’efficacia delle metodologie e procedure definite
per individuare le segnalazioni di interferenza effettivamente
riconducibili ai sistemi LTE a 800 MHz ed adottare eventuali
iniziative di miglioramento delle stesse, in particolare per quanto
concerne l’efficacia del modello previsionale, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati;
b) analizzare le informazioni che il Gestore rende disponibili
sia in forma analitica che aggregata relativamente alle attivita’ di
gestione delle segnalazioni e degli interventi di mitigazione delle
interferenze ed i relativi esiti, per individuare e trasmettere al
Ministero, anche attraverso l’analisi dei dati di verifica svolte
dagli Uffici periferici del Ministero, eventuali proposte di modifica
ed integrazione al processo ed alle percentuali di contribuzione di
ciascun operatore, come stabilite dall’articolo 4, comma 3;
c) segnalare al Gestore ed al Ministero eventuali inadempienze e
violazioni;
d) relazionare all’amministrazione e proporre eventuali modifiche
e miglioramenti del processo.
3. L’Unita’ per il monitoraggio non comporta nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.

Art. 7

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali
causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli impianti di
ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli
utenti che detengano uno o piu’ apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle trasmissioni televisive.
2. Il Gestore al fine di attivare gli interventi di mitigazione
provvede ad acquisire dall’utente gli estremi del pagamento del
canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo all’atto della
segnalazione o la dichiarazione di esonero ai sensi dell’articolo 1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. I dati forniti dall’utente sono comunicati all’Ufficio S.A.T
dell’Agenzia delle Entrate per le verifiche di competenza.

Art. 8

Riservatezza e trattamento dati

1. Il trattamento dei dati riferiti agli utenti che effettuano
segnalazioni sono trasmessi dal Gestore all’operatore, secondo le
modalita’, i formati e le tempistiche di cui all’allegato 1 e nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto necessario
ad ottemperare alle disposizioni ed agli obblighi contemplati nel
presente decreto.
2. L’operatore e’ tenuto al trattamento dei suddetti dati
esclusivamente con le modalita’ ed ai soli fini previsti dal presente
decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 2-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministero con separato
provvedimento provvede ogni trimestre ed ove necessario alla
rimodulazione della ripartizione degli oneri di cui all’articolo 4
sulla base dei costi medi di intervento effettivamente sostenuti
dagli operatori e rendicontati dal Gestore.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 agosto 2013

Il Ministro: Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, foglio n. 287

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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