Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo In data 9.12.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di E. A. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato continuato di cui all’art. 629 c.p., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso in (OMISSIS) in concorso con D.M.G. e P.F., che per conto di L. P.S. e Lo.Pi.Sa. manifestavano all’imprenditore S.L. la loro appartenenza all’associazione mafiosa Cosa Nostra e costringevano il predetto a versare in diverse soluzioni la somma di Euro 20.000 quale percentuale sui lavori di costruzione di una scuola in (OMISSIS), di cui lo S. aveva ottenuto l’appalto, ed a subappaltare parte di detti lavori alle ditte dello stesso E. e D.M. L., D.M.G. e C.P..
La sussistenza dei gravi indizi era ritenuta in base alle dichiarazioni dello S..
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando come il Tribunale non abbia considerato che per i lavori affidati all’ E. lo S. non si esprimeva come per gli altri imprenditori in termini di costrizione, ma di mero consiglio ricevuto da D.M.G., che la ditta dell’ E. era apprezzata nella zona di (OMISSIS) e che gli importi delle fatture emesse dalla E. nei confronti dello S. erano largamente inferiori a quelli complessivamente presentati dallo S. al Comune di (OMISSIS) per quel settore dei lavori, il che escludeva l’ingiusto profitto e comunque un’imposizione rilevante ai fini della configurabilità dell’aggravante.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato era invero congruamente motivato laddove, nel contesto delle dichiarazioni dello S. in ordine all’avergli dapprima D.M.G. e poi il P. chiesto di far lavorare le imprese del paese, in particolare il D.M. indicando la ditta dell’ E. come incaricata della predisposizione degli infissi, valutata la presenza di consiglio in cui quest’ultima richiesta era formulata come tale da assumere le sostanziali connotazioni dell’imposizione; aggiungendosi peraltro che il collaboratore B.A. riferiva del coinvolgimento dell’ E. in operazioni estorsive concernenti i lavori presso la scuola di (OMISSIS).
Quanto agli elementi dell’ingiusto profitto e del danno per la parte offesa, questi ultimi sussistono nell’estorsione contrattuale in quanto impliciti nella limitazione dell’autonomia negoziale del soggetto passivo, al quale vengono impedite la libera determinazione nella scelta dei contraenti e, conseguentemente, la possibilità di realizzare i propri interessi economici nel modo ritenuto più opportuno (Sez. 6, n. 10463 del 5.2.2001, imp. Brancaccio, Rv.218433).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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