Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il professor L.R., associato di fisiologia cellulare presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con il presente ricorso ha impugnato il provvedimento del Rettore del 3092009, con cui è stato disposto il suo collocamento fuori ruolo per un anno a partire dal 1112009 e fino al 31102010, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a rimanere in servizio o comunque fuori ruolo fino al settantesimo anno di età, deducendo altresì la illegittimità costituzionale della legge n° 244 del 2007 relativa alla riduzione del periodo di fuori ruolo ad un anno.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, professore associato, ai sensi dell’art 24 del d.p.r. n° 382 del 1980, avrebbe dovuto essere collocato in fuori ruolo alla fine dell’anno accademico nel quale avrebbe compiuto il sessantacinquesimo anno di età, il 31102007; a tale data è rimasto in servizio per un ulteriore biennio ai sensi dell’art 16 del d.lgs. n° 503 del 1992.
Nel frattempo, la legge n° 230 del 4112005, cd. legge Moratti, contenente nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, ha introdotto una nuova disciplina per il collocamento a riposo, con il medesimo limite di età di permanenza in servizio a settanta anni per professori associati e ordinari.
Ai sensi dell’art 1 comma 17 della legge n° 230 del 4112005, " per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età".
Il comma 19 del medesimo articolo ha, peraltro, previsto per i professori e i ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della legge il mantenimento dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento (compreso quindi l’istituto del fuori ruolo), salva per i professori la facoltà di optare per il nuovo regime, con applicazione, in tal ultimo caso, quindi, del nuovo limite di età sia per associati che per ordinari di settanta anni.
Il professore ricorrente non ha esercitato alcuna opzione ai sensi del comma 19 dell’art 1 della legge n° 230 del 2005; è pertanto applicabile la norma dell’art 24 del d.p.r. n° 382 del 1980 che prevedeva per i professori associati il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, salva la facoltà del collocamento fuori ruolo per un periodo triennale, secondo quanto previsto dagli artt 19 e 22 del d.p.r. n° 382 del 1980, secondo il regime modificato dall’art 1 comma 30 della legge n° 549 del 28121995.
Successivamente, la legge n° 244 del 24122007, finanziaria per il 2008, ha previsto la riduzione del periodo di fuori ruolo ad un anno dal 112009.
Alla data del 1112009, data di inizio del periodo di fuori ruolo, era, quindi, sicuramente applicabile, la modifica operata dalla legge n° 244 del 2007.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n°236 del 2009, e questa sezione in numerose pronunce (cfr sent. 33087 del 2010 e n° 33287 del 2010) hanno, infatti, affermato che non sussiste alcuna posizione quesita dei professori universitari al mantenimento del periodo di fuori ruolo di tre anni.
In particolare, poi, questa sezione ha già esaminato anche la questione della legittimità costituzionale della abolizione del fuori ruolo e della sua riduzione per i professori universitari per cui non era stato ancora disposto all’entrata in vigore della nuova disciplina.
La Corte Costituzionale ha, infatti, più volte affermato che nei rapporti di durata non vi sono limiti per il legislatore ordinario nella modifica della discipline vigenti, che non siano quelli della ragionevolezza, se non quando la situazione sia divenuta di diritto con il collocamento in quiescenza (cfr. altresì Cassazione civile, sez. lav., 24 agosto 2007, n. 18041, rispetto al comma 29 dell’art. 1 della legge n. 335 del 1995 che incidendo su situazioni che, alla data di ingresso della regolamentazione, riguardante la pensione di anzianità – 1° gennaio 1996 -, non avevano ancora raggiunto la consistenza del diritto, quali appunto quelle di coloro che, sotto l’impero dell’art. 11, comma 8, l. 24 dicembre 1993 n. 537, avevano maturato i prescritti requisiti di contribuzione e di età anagrafica, ma non il collocamento in quiescenza, senza perciò stesso rappresentare un intervento legislativo lesivo del principio dell’affidamento sui cd. "diritti quesiti").
La scelta del legislatore non può poi ritenersi del tutto irragionevole, essendo l’abolizione del fuori ruolo, già prevista per i professori nominati ai sensi della nuova legge n° 230 del 2005 (legge Moratti), quindi una scelta complessiva dell’ordinamento universitario. Proprio l’ambito di applicazione della nuova normativa e la disciplina di diritto transitorio conducono, altresì, a non ritenere la manifesta irragionevolezza. Infatti, la totale abolizione del fuori ruolo è stata prevista solo per i professori che, come il ricorrente, nel 2007, avevano ancora davanti tre anni di servizio, i quali ben avrebbero potuto rideterminare le loro attività scientifiche e di programmazione in tale lasso temporale.
Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.
Dall’infondatezza del ricorso deriva, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento danni.
Trattandosi di questione relativa al rapporto di pubblico impiego sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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