Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, n. 1165/1994, con cui era stato accertato, in seguito all’annullamento del provvedimento di decadenza, disposto con decreto decisorio di ricorso straordinario, il diritto dell’interessata, assistente medico in servizio presso la USL n. 22 di Vibo Valentia, ad ottenere il "ripristino ex tunc del rapporto di lavoro, poiché illegittimamente interrotto."
L’appellante ripropone alcune delle censure disattese dal TAR, mentre l’amministrazione resiste al gravame.
2. – L’appellante contesta, sotto due distinti profili, la determinazione del commissario ad acta, il quale ha provveduto ad erogarle la somma complessiva di lire 821.369.820.
In primo luogo, l’interessata sostiene che il commissario abbia erroneamente calcolato, a scomputo delle retribuzioni spettanti, gli "oneri riflessi" gravanti sull’amministrazione datrice di lavoro, calcolati in complessive lire 130.541.373.
Il motivo è destituito di fondamento.
Il commissario ad acta ha effettuato correttamente il computo delle differenze retributive spettanti alla parte interessata. A tale scopo, ha esattamente considerato anche la cifra corrispondente ai contributi previdenziali. Ma tale somma, poiché risulta già versata agli enti previdenziali creditori, secondo le dichiarazioni dell’amministrazione, è stata detratta dalla somma spettante alla attuale appellante.
D’altro canto, la circostanza che tali somme non siano state effettivamente pagate agli enti creditori non potrebbe giovare alla posizione dell’appellante, in quanto la somma indicata andrebbe comunque versata a tali soggetti.
3. – Con un secondo motivo, l’appellante deduce che le differenze retributive avrebbero dovuto calcolarsi con riferimento "allo status inqadramentale così come si sarebbe sviluppato senza la illegittima declaratoria di decadenza".
In particolare, la ricorrente sostiene che, se non fosse stata disposta la illegittima decadenza dal servizio, avrebbe certamente conseguito la riqualificazione nella posizione di aiuto, in applicazione della legge n. 207/1985.
Anche tale motivo non ha pregio.
La sentenza passata in giudicato si è limitata ad affermare il diritto della ricorrente alla ricostruzione economica, "tenendo conto della qualifica funzionale posseduta".
Pertanto, in sede esecutiva, le differenze retributive sono state esattamente rapportate alla posizione rivestita dall’interessata e alla sua qualifica di assistente medico.
D’altro canto, la prospettata progressione verso la qualifica di aiuto risulta solo ipotetica ed eventuale, poiché subordinata al superamento di un concorso riservato.
Ne deriva che la pretesa formulata dall’interessata è, anche sotto tale profilo, destituita di fondamento.
4. – In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
Le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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