Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28721 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l’INPS, rimasto contumace in sede di gravame, alla corresponsione in favore di D.M.G. dell’assegno di invalidità a decorrere dal 1 luglio 1998. Tale statuizione si fondava, in particolare, sugli accertamenti sanitari espletati dal consulente tecnico nominato in grado di appello.

2. Di questa decisione l’Istituto domanda la cassazione con un unico motivo. La parte privata resiste con controricorso, mentre non si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che già aveva partecipato alla fase di merito.

Motivi della decisione

In via preliminare, va disatteso il rilievo del resistente in ordine alla mancata evocazione in giudizio del Ministero dell’Interno, trattandosi di soggetto estraneo alla controversia in esame e non dovendosi far luogo, pertanto, ad alcuna integrazione del contraddittorio, o rinnovazione della notifica dell’impugnazione, ai sensi degli art. 331 e 332 c.p.c. 2. Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto d’ufficio accertare la sussistenza, o meno, del requisito socio-economico. La censura merita accoglimento in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie in tema di pensioni di inabilità o assegni di invalidità in favore degli invalidi civili, qualora il giudice abbia rigettato la domanda sulla base della ritenuta assenza del requisito sanitario senza alcuna pronuncia su quello economico, la carenza degli ulteriori requisiti è deducibile per la prima volta in appello ed è rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado, la cui decisione, espressa o implicita, al riguardo può essere censurata in sede di legittimità dall’ente legittimato passivamente, che, in caso di decisione implicita, può farne oggetto di censura (cfr. Cass. n. 14035 del 2002; n. 7716 del 2001).

2.2. Tale situazione processuale risulta verificata nella specie, poichè il giudice d’appello ha accolto la domanda, in riforma della decisione di rigetto del giudice di primo grado, in base all’accertamento del requisito sanitario e senza alcuna valutazione in ordine al requisito economico, che pure costituisce fatto costitutivo della pretesa azionata.

3. Alla stregua del principio sopra richiamato, la decisione impugnata va dunque cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per la definizione della controversia mediante la valutazione circa l’indicato requisito. Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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