Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sez. II, con la sentenza n. 557 dell’11 luglio 2001 respingeva il ricorso proposto dalla società A. s.r.l. per l’annullamento dell’ordinanza in data 18 marzo 1996 n. V/1997 del Capo Settore Sviluppo Economico e Occupazione del Comune di Modena, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della sanzione di Euro. 97.925.044 per violazione della convenzione relativa al P.I.P. Modena Nord I.T., delle deliberazioni n. 109 del 10 febbraio 1994 della Giunta comunale e n. 260 del 16 luglio 1992 del Consiglio comunale di Modena nonché dell’art. 74 dello Statuto comunale.
2. Con rituale e tempestivo atto di appello la società A. s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato "Carente motivazione e carente istruttoria – Carenza assoluta di potere – Incompetenza assoluta – Violazione e falsa applicazione della L. n. 47/85, della L. 142/90, della L. 865/71, del R.D. 639/10, del D.P.R. 643/72 nonché dello Statuto comunale di Modena – Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà, pretestuosità, carenza di istruttoria, erronea rappresentazione delle situazioni di fatto e di diritto".
3. Ha resistito al gravame il Comune di Modena, chiedendone il rigetto per irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza.
4. Con atto depositato il 7 maggio 2010 la società A. s.r.l. ha evidenziato di aver sottoscritto con il Comune di Modena, nelle more del giudizio di appello, un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del quale la originaria sanzione è stata ridotta a Euro. 17.040,00 (da corrispondere in 12 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2002), già interamente versata ed ha pertanto chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
5. All’udienza del 19 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
6. Come emerge dalla esposizione in fatto, con atto depositato il 7 maggio 2010 la società A. s.r.l. ha evidenziato di aver sottoscritto con il Comune di Modena, nelle more del giudizio di appello, un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del quale la originaria sanzione è stata ridotta a Euro. 17.040,00 (da corrispondere in 12 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2002), già interamente versata ed ha pertanto chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
In omaggio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo, ciò determina la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, potendosi tuttavia compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando proposto dalla società A. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sez. II, con la sentenza n. 557 dell’11 luglio 2001 lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.