Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza ex art. 425 c.p.p., emessa in data 10.02.2010, il Gip del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M.G. in ordine al concorso nei reati pluriaggravati di omicidio volontario ai danni di D. A. e di tentato omicidio di D.G.P., nonchè nei connessi reati in materia di armi, fatti commessi in (OMISSIS). L’episodio, sul quale risultavano già decisioni giudiziarie di condanna a carico di altri partecipi, andava inquadrato nella lotta che il gruppo dei casalesi, divenuto egemone nel territorio, aveva all’epoca portato contro elementi legati alla NCO, tra cui le anzidette parti lese dell’agguato in questione. Nella vicenda il ruolo del M. sarebbe stato quello di componente del gruppo che, in auto, svolgeva funzione di staffetta. Rilevava dunque detto Gip come gli elementi raccolti a carico dell’indagato fossero insufficienti: – Ma.Gi., fonte de relato da D. G.P., peraltro già generico, aveva ritrattato; – B. R., pure fonte indiretta dallo stesso D.G.P., era stato generico e non aveva nominato il M.; – D.G. R., fratello di P., aveva confermato il narrato di costui, de relato; – restava dunque solo il D.G.P. che aveva fornito l’indicazione accusatoria diretta e confortata anche da ricognizione fotografica; – peraltro D.S.D., organizzatore dell’agguato, collaboratore di giustizia, non aveva mai indicato la partecipazione del M..
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: a) le dichiarazioni del D.G., parte offesa, dovevano essere valutate con peculiare e preminente valorizzazione di tale sua veste; b) le considerazioni del Gip in ordine al ritardo nelle dichiarazioni del D.G. non erano pertinenti; c) il D. S. era molto attendibile ma poteva non sapere, per come si era svolta l’organizzazione, che il M. era componente della staffetta; d) era invece altamente significativo che costui fosse stato poi oggetto di agguato da interpretare come ritorsivo per la sua partecipazione al fatto di sangue in esame; e) la narrazione del D.G.P. era completa e coerente sulla partecipazione de M. ai contestati del itti.
3. Il ricorso dell’Accusa, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Ed invero il Gip di Napoli, nell’impugnata sentenza, pur invocando la giurisprudenza di questa Corte (v. f. 4, peraltro senza citarla), non si è attenuto però al costante insegnamento di questa sede di legittimità in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 425 c.p.p., comma 3, e, quindi, alla latitudine dei poteri del Gip nel pervenire a sentenza di non luogo a procedere.- Occorre, allora, ribadire che il parametro, in tal senso, è "la mancanza delle condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione in senso favorevole all’accusa del materiale di prova raccolto" (così Cass. Pen. Sez. 2, n. 14034 in data 18.03.2008, Rv. 239514, P.G. in proc. D’Abramo). In particolare, nel caso di materiale indagatorio controverso, Cass. Pen. Sez. 4, n. 26410 in data 19.04.2007, Rv.
236800, Giganti, assume che "Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando l’eventuale insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti appaiono ragionevolmente superabili nel dibattimento, non dovendo egli accertare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, bensì la sostenibilità dell’accusa nel giudizio". In tal senso anche Cass. Pen. Sez. 2, n. 35178 in data 03.07.2008, Rv. 242092, P.M. in proc. Brunetti, parla della necessità – per la legittimità del proscioglimento ex art. 425 c.p.p., comma 3, – di un giudizio prognostico di "immutabilità del quadro probatorio e di non modificabilità in dibattimento per effetto di possibile acquisizione di nuove prove o di una diversa valutazione degli elementi in atti".- In definitiva (per tutti v.
Cass. Pen. Sez. 4, n. 43483 in data 06.10.2009, Rv. 245464, P.C in proc. Pontessilli) "il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione".
Tutto ciò doverosamente ricordato e premesso, è assolutamente evidente come sia fondata la censura, che dunque deve essere accolta, mossa dal P.M. territoriale contro l’impugnata sentenza. La stessa, invero, debordando dai termini sopra precisati, ha motivato il percorso argomentativo, e quindi concluso, in forza di un proprio convincimento assolutorio di tipo definitivo e non dinamico, per nulla preoccupandosi – come si sarebbe dovuto, alla luce della citata giurisprudenza – di vagliare il materiale in prospettiva di una sua possibile e ragionevole evoluzione in sede dibattimentale. In presenza – indiscutibile, quam minus – di materiale controverso, non si doveva trame subito conclusione assolutoria, ma se ne doveva esaminare la potenzialità in funzione degli sviluppi – possibili e ragionevoli in materia di contributi soggettivi sempre fluidi ed accrescibili, tanto più in ambito di malavita organizzata – in sede dibattimentale. Il che è di certo mancato nella motivazione della sentenza in esame. Vale poi aggiungere – pur senza entrare nel merito – che la valutazione di insufficienza e contraddittorietà del materiale raccolto, come formulata dal Gip, appare sicuramente affrettata e censurabile sul piano logico, atteso che alcune fonti sembrano in realtà neutre, mentre sicuramente alto – e da approfondire in eventuale sede dibattimentale – è l’apporto diretto della parte lesa D.G.P., confortato de relato dal fratello R.. Rilevante poi si prospetta – anche quale riscontro logico – l’agguato ritorsivo subito dal M., elemento che non poteva essere lasciato cadere – come fa il Gip – per pretendere approfondimento in sede dibattimentale, se del caso, con ogni delucidazione che possa collegare i due fatti.
In definitiva l’impugnata sentenza deve essere annullata. Il giudice di rinvio si atterrà, ex art. 627 c.p.p., comma 3, ai principi di diritto qui enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Napoli.
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