Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 01-08-2011, n. 30408

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia ricorre contro la sentenza del giudice monocratico del tribunale di Mantova del 12/3/2010, con la quale L.C. è stata condannata alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 614 c.p., u.c., previa concessione delle attenuanti generiche considerate equivalenti.

Lamenta il procuratore generale erronea determinazione della pena, per violazione dell’articolo 614, comma uno, del codice penale che, per il reato di violazione di domicilio non aggravato, prevede la pena minima edittale di mesi sei di reclusione.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore Generale non è fondato.

L’art. 614 c.p., è stato modificato, nel senso indicato nel ricorso del Procuratore Generale, con la L. n. 94 del 20091; tuttavia, poichè i fatti contestati sono risalenti al 3 gennaio del 2008 e considerato che la norma penale successiva è più sfavorevole per il reo, la stessa non può essere applicata nel presente procedimento.

Correttamente, dunque, il tribunale di Mantova ha fatto applicazione della norma vigente alla data di commissione del fatto, che comminava una pena fino a tre anni di reclusione, senza limite minimo.

Per tale motivo il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *