Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-04-2011) 01-08-2011, n. 30414 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 18 marzo 2010 il Tribunale di Milano, su richiesta ex art. 444 c.p.p., ha applicato a R.G.P. L. e P.F., imputati di violazioni del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, il primo, anche del delitto di cui all’art. 2638 c.c., le rispettive pene di anni uno e mesi tre di reclusione e di mesi nove e giorni dieci di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda;

con la stessa sentenza ha posto a carico del R., per quanto qui d’interesse, le spese delle patti civili C.G., B.C., C.A., C.M. A. e C.G.L., liquidandone globalmente l’ammontare nella somma di Euro 4.900,00 oltre accessori di legge.

Avverso tale liquidazione hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione le suindicate parti civili, per il tramite del comune difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso lamentano l’omessa specificazione dei valori applicati, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalle tariffe, nonchè del criterio che ha indotto quel giudice ad escludere dalla liquidazione una serie di voci debitamente indicate nella nota spese.

Il ricorso merita accoglimento.

Occorre premettere che, alla stregua di quanto disposto dall’art. 576 c.p.p., non è revocabile in dubbio il diritto della parte civile di impugnare la quantificazione delle spese liquidate a suo favore ed a carico dell’imputato con la sentenza di "patteggiamento" ex art. 444 c.p.p., sebbene con questa il giudice non decida, per espressa disposizione di legge, sulla domanda da essa introdotta nel giudizio penale.

Precisato quanto sopra ai fini della doverosa verifica di ammissibilità, si osserva che le doglianze dei ricorrenti sono fondate.

La giurisprudenza di questo Supremo Collegio è costante nell’affermare il principio secondo cui è affetto dal vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l’importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti (così Cass. 5 giugno 2007 n. 26264; v. anche Cass. 3 febbraio 2006 n. 7902). Tale è la situazione riscontrabile nel caso di specie, in cui il Tribunale di Milano ha liquidato globalmente le spese in favore di C.G., B.C., C.A., C.M. A. e C.G.L. nell’importo di Euro 4.900,00, senza specificare la ripartizione delle somme riconosciute per diritti e per onorari, nè l’indicazione delle modalità di calcolo seguite, necessarie al fine di consentire la verifica del rispetto dei minimi e massimi tariffari, nonchè della corretta applicazione degli aumenti per la pluralità di parti.

Stabilita dunque, alla stregua delle notazioni che precedono, la sussistenza del vizio di motivazione e la conseguente necessità di disporre l’annullamento della sentenza nella parte indicata, si pone il problema di individuare il giudice di rinvio. Nel l’attendere a ciò occorre considerare che, nell’ipotesi di cui all’art. 444 c.p.p., comma 2, la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non è un accessorio della condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni (che infatti non viene pronunciata, come dianzi osservato), ma consegue di diritto – salvo il caso di compensazione – al fatto stesso che la parte civile si sia ritualmente costituita nel giudizio penale.

La fonte dell’obbligazione, perciò, ha natura processuale e non sostanziale; con la conseguenza per cui il giudice competente a conoscerne in sede di rinvio va individuato nel giudice penale e non in quello civile competente per valore in grado di appello, al quale il processo sarebbe invece da rinviare, ex art. 622 c.p.p., soltanto qualora si annullassero le statuizioni riguardanti l’azione civile.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione delle spese della parte civile, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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