Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 15.6.2010, la corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza 3.12.08 del tribunale della stessa sede, con la quale V.C. è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, compresa la recidiva, alla pena di 6 mesi di reclusione e Euro 200 di multa, per ciascuno dei reati tre contestati e quindi alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 600 di multa e precisamente per il reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., nn. 2 e 6, per essersi impossessato, il 31.8. 2003, del denaro sottratto al bar della stazione ferroviaria di Ancona, in cui si era introdotto, forzando la porta d’ingresso; per il reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 7, per essersi impossessato, il 25.2.04 di un’auto, lasciata in sosta nella pubblica via, con le chiavi inserite nel quadro di accensione; per il reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 7, per essersi impossessato, il 26.11.04, in concorso di altra persona, di un orologio, sottraendolo da un armadietto posto nello spogliatoio nei locali di un’impresa, lasciato aperto dal proprietario, che lavorava in detta impresa.
Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge, in riferimento agli artt. 81 cpv c. e 671 c.p.p..
Secondo il ricorrente, la corte di merito non ha tenuto conto degli argomenti esposti nei motivi di appello in relazione alla richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione ai reati contestati. La corte non ha quindi considerato sia lo stato di tossicodipendente del V., sia la cessazione di ogni attività delinquenziale, a partire dal 2005, a seguito dell’esito positivo del trattamento terapeutico. Questi dati dimostrano che la commissione dei reati fosse la conseguenza di una situazione di alterazione fisica e psichica, determinata dall’uso di stupefacenti.
Posto che, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il medesimo disegno criminoso ricorre allorchè i vari reati sono stati previamente previsti nei loro elementi peculiari e sono stati organizzati secondo un piano criminoso unitario, è assolutamente congruo ritenere che lo stato di tossicodipendenza possa assumere, al contempo, veste di movente e anche di consapevole organizzazione dei vari fatti-reato.
Il ricorso non merita accoglimento.
Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, l’elemento caratterizzante l’istituto della continuazione va ravvisato nell’unicità del disegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come realizzazione di un programma, delineato – sia pure a grandi linee – ab initio nella mente del soggetto.
Tale originaria preordinazione dei singoli episodi criminosi va intesa, quindi, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della o delle norme esprimono l’attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso.
In tal modo il legislatore ha attenuato il rigore sanzionatorio nei confronti di chi, cedendo una sola volta alla scelta trasgressiva, manifesti una minore capacità a delinquere.
Una concessione del trattamento sanzionatorio speciale, non fondata sul reale esame dei suddetti presupposti, si tradurrebbe in una spinta promozionale al crimine, non voluta dal legislatore e, prima ancora, dal buon senso.
Nel caso in esame, l’interessato ha riportato condanne per reati commessi tra il mese di agosto del 2003 e il mese di novembre del 2004.
Su questi reati di furto, i giudici di merito non hanno rilevato caratteristiche concernenti oggetto e modalità che consentano di inquadrarli in un’unica ideazione criminosa, ma le hanno considerate correttamente come scelte trasgressive autonome, che non consentono di ritenere che la persona condannata, quando ha commesso il primo reato, avesse già deliberato, sia pure in linea di massima, le successive violazioni della stessa specie.
Il ripetersi di lucrose azioni, da parte del ricorrente, in danno dell’altrui patrimonio è stato quindi ritenuto indicativo di un sistema di vita caratterizzato dall’abitualità trasgressiva, ininfluente agli effetti dell’applicazione dell’istituto della continuazione.
Nè è possibile rinvenire (ex art. 671 c.p.p., comma 1, modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies, conv. in L. 21 febbraio 2006, n. 49) un fattore unificante nello stato di tossicodipendenza. Come giustamente è stato rilevato, lo stato di tossicodipendenza e la conseguente necessità di acquisire comunque il denaro necessario per l’acquisto della sostanza stupefacente costituiscono elementi indicativi del movente dei delitti commessi;
non costituiscono però prova dell’originaria ideazione e deliberazione delle varie trasgressioni (Cass. 5, n. 40349 del 7.11.2006, Bonaffini).
L’innovazione legislativa è espressione della volontà del legislatore di attenuare le conseguenze sanzionatorie delle condotte illecite, ove l’interprete sia in grado di individuare – attraverso l’accertamento dello status di tossicodipendenza e di altri fattori – l’unicità del disegno criminoso (Cass. 1, n. 7190 del 24.2.2007, Bernerdis). Nei consumatori delle sostanza stupefacenti, le individuali ed estemporanee scelte di acquisto e assunzione sono determinate da contingenze impreviste e imprevedibili di mercato, di risorse finanziarie illecitamente acquisite e di esigenze personali.
Ove le risultanze processuali lo consentano, è comunque possibile ricostruire una sia pur sommaria programmazione e azioni esecutive, tra esse collegate.
Nel caso in esame è stato impossibile per i giudici di merito la ricostruzione di uno specifico quadro fattuale e conseguentemente l’individuazione dell’unicità del disegno criminoso. I fatti commessi dal V. rimangono quindi di scelte trasgressive autonome, senza che sia stato dimostrato che, sia pure nel persistere dello stato di tossicodipendente, quando ha commesso il primo reato, avesse già deliberato, sia pure in linea di massima, le successive violazioni della stessa specie.
L’applicazione pertanto, dell’ istituto della continuazione e del trattamento sanzionatorio speciale nel caso in esame si tradurrebbe nella già indicata promozione al crimine, assolutamente da non praticare.
P.Q.M.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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