Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Prefetto della Provincia di Pavia gli vieta di detenere qualsiasi tipo di armi, munizioni e materie esplodenti;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame;
il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio tenutasi in data 24 agosto 2011 per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;
Rilevato che
il Prefetto della Provincia di Pavia aveva già emanato, in data 13 gennaio 2009, provvedimento di divieto di detenzione armi nei confronti del ricorrente;
che tale provvedimento era stato sospeso da questo Tribunale con ordinanza n. 579/09 dell’8 maggio 2009;
che a seguito di tale ordinanza, con provvedimento dell’8 giugno 2009, il Prefetto della Provincia di Pavia ha disposto la restituzione delle armi in favore dell’interssato;
che con sentenza n. 887 del 5 aprile 2011, questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il suindicato atto;
che a seguito della sentenza di rigetto del ricorso il Prefetto della Provincia di Pavia ha emanato altro provvedimento di divieto di detenzione armi, richiamando i medesimi fatti già considerati nel precedente atto, senza formulare alcuna nuova valutazione; e che tale nuovo atto viene impugnato in questa sede;
Ritenuto che il presente ricorso sia inammissibile in quanto rivolto contro un atto meramente confermativo di altro provvedimento la cui efficacia non è più attualmente sospesa;
Le spese possono essere compensate essendosi l’Avvocatura dello Stato costituita in giudizio con memoria meramente formale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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