Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 01-08-2011, n. 30447

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19.3.2009 il Tribunale di Napoli condannava D. B.G. alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 1.200 di multa ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, per il reato di cui agli artt. 110 e 56 c.p., e art. 629 c.p., commi 1 e 2, con l’aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perchè, in concorso con altri, mediante minacce compiva atti Idonei diretti in modo non equivoco a costringere D.P. P., titolare di un’Impresa edile, a consegnare una somma di danaro, avvalendosi della forza intimidatrice del clan Ascione-Papale ed al fine di agevolare detto sodalizio camorrista, fatto accertato dal novembre 2007.

La Corte di appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dall’imputato, con sentenza del 24.2.2010, riformava parzialmente la decisione di primo grado riducendo la pena nella misura di anni cinque di reclusione ed Euro mille di multa; confermava, invece, la valutazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, nonchè al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il D.B., denunciando con due distinti motivi di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione, affetta da illogicità, in relazione alla ritenuta aggravate di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ripercorrendo le medesime argomentazioni poste a fondamento dell’appello, il ricorrente si duole dell’assoluta carenza di elementi dimostrativi che la condotta dell’imputato sia stata posta in essere con il metodo mafioso e per agevolare il sodalizio camorrista Ascione-Papale. Tale presupposto non può essere desunto, come ritenuto dai giudici di primo e secondo grado, nè dalla circostanza che il D.B. è genero di A.R., nè dalle asserite frequentazioni del predetto con soggetti appartenenti al sodalizio, peraltro, legati da vincoli di parentela ed affinità con l’imputato. Di contro, l’insussistenza dell’aggravante è dimostrata dal comportamento della vittima, D. P.P., che ha riferito di non essersi assolutamente preoccupato per la richiesta estorsiva e per le possibili conseguenze, tanto che aveva denunciato il fatto ai Carabinieri e si era recato a discutere delle richieste estorsive. Il ricorrente lamenta, altresì, che la Corte territoriale sul punto ha richiamato ed integrato la motivazione del giudice di prime cure.

Ad avviso del ricorrente, infine, la motivazione della sentenza impugnata deve essere censurata per manifesta illogicità avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la sostanziale incensuratezza dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato con riguardo ad entrambi i profili di censura; pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le deduzioni difensive prospettate si risolvono nella sostanziale riproposizione di questioni diffusamente esaminate e congruamente decise dai giudici di merito.

1. Il D.L. n. 152 del 1991, art. 7, richieste per l’applicazione dell’aggravante che i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l’agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica – non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all’occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità -con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l’associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell’agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l’esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso.

La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l’esistenza reale, e non più semplicemente supposta, di un’associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio semplicemente evocato (Sez. 1, n. 2667, 30/01/1997, Barcella, rv.

207178; Sez. 1, n. 1327, 18/04/1994, Torcasio, rv. 197430).

L’aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso, sia che risultino ad esso estranei (S.U. n. 10, 22/01/2001; Sez. 1, n. 4898, 26/11/2008, Cutolo, rv. 243346).

2. Invero, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, in quanto, con valutatone obiettiva, ancorata alle concrete e specifiche acquisizioni probatorie, al contesto in cui si è svolta l’azione e all’analisi del tipo di comportamenti posti in essere dall’imputato – al quale l’aggravante in esame è stata contestata in entrambe le forme – ha evidenziato che tali condotte erano idonee ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulla persona offesa e presentavano i caratteri propri dell’intimidazione, in quanto evocative dell’esistenza di una potente e radicata organizzazione di stampo camorrista.

La Corte territoriale, richiamando anche la motivazione sul punto della sentenza di primo grado, ha specificamente contraddetto l’assunto difensivo evidenziando che la persona offesa, D.P. P., ha riferito di essere stato prima convocato in un luogo notoriamente sotto l’influenza del clan facente capo ai Papale, nel quale per questa ragione non era andato; successivamente, gli era stato intimato di recarsi al parco "(OMISSIS)" che la vittima sapeva essere la roccaforte del clan Ascione. Ha, quindi, ritenuto la Corte che lo stato di intimidazione in cui venne a trovarsi il D. P. risulta evidente dal riferito tono degli interlocutori e dalla prospettazione della chiusura del cantiere che aveva ingenerato nel predetto la preoccupazione per la sicurezza del cantiere e per l’incolumità degli operai, tanto che, dopo un primo incontro con gli estorsori nel quale aveva cercato di capire quali fossero le richieste, si era determinato a denunciare i fatti ai Carabinieri, circostanza che certamente non contraddice la condizione di intimidazione.

Pertanto, la motivazione sul punto della sentenza impugnata è, all’evidenza, diffusa, logicamente articolata ed adeguatamente correlata alle circostanze di fatto emerse nel giudizio.

3. Del pari, quanto al motivo di ricorso relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi che la motivazione della pronuncia impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62 bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno del pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419).

La Corte di merito, in specie, ha congruamente evidenziato – in conformità con la disposizione normativa di cui all’art. 62 bis c.p. – che non risultavano emersi elementi idonei a giustificare l’applicazione delle invocate attenuanti in favore dell’imputato, tale non potendo ritenersi il solo stato di "quasi" incensuratezza, essendo il D.B. gravato da un unico precedente per reato contravvenzionale.

A fronte di ciò il ricorrente, peraltro, non ha indicato alcun elemento specifico, diverso dalla condizione di incensuratezza volto a fondare la denunciata illogicità della motivazione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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