Cons. Stato Sez. V, Sent., 09-09-2011, n. 5075 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sez. I, con la sentenza n. 528 del 19 luglio 2010, nella resistenza dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di L’Aquila e dell’A.T.I. tra Ing. F. A. e C., S. s.c. a r.l. e Inserl S.p.A. (d’ora in avanti AT.I. Frezza), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società C. Lavori s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con le imprese L. R. s.r.l., S.I.P.E. s.r.l. e L. s.r.l., nonché da queste ultime, per l’annullamento dei provvedimenti di ammissione alla gara e di aggiudicazione alla predetta A.T.I. Frezza dell’appalto concorso per i lavori di costruzione di opere edilizie ed impiantistiche con progettazione esecutiva, fornitura e installazione di attrezzature sanitarie ed arredi relativi al progetto unitario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nella città di L’Aquila, nonché dei verbali di gara e di validazione del progetto presentato e della delibera del direttore generale n. 642 dell’11 agosto 2005 (di approvazione dei verbali di gara, del progetto esecutivo dell’aggiudicatario, dell’aggiudicazione definitiva e dell’integrazione del progetto esecutivo), lo ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte lo ha respinto, rigettando altresì la domanda risarcitoria formulata con i motivi aggiunti.

In particolare, il predetto tribunale ha ritenuto inammissibili le censure sollevate nei confronti dell’operato dell’amministrazione in relazione all’asserita modifica ed integrazione da parte dell’A.T.I. aggiudicataria del progetto presentato in sede di gara, per la mancata tempestiva impugnazione delle puntuali disposizioni contenute nel disciplinare di gara (art. 14), e infondate quelle concernenti l’omessa valutazione da parte dell’amministrazione appaltante del parere negativo del direttore sanitario, la composizione della commissione di gara e le asserite inefficienze del progetto dell’aggiudicataria sotto il profilo della sicurezza.

2. Con atto di appello notificato il 19 ottobre 2010, depositato il successivo 4 novembre 2010 la COSEV Lavori s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con le imprese L. R. s.r.l., S.I.P.E. s.r.l. e L. s.r.l., nonché L. R. s.r.l., hanno chiesto la riforma della predetta sentenza alla stregua di due motivi di gravame.

Con il primo, rubricato "Violazione e falsa applicazione art. 14 del disciplinare di gara – Illogicità -Violazione principio della par condicio dei partecipanti alle procedure concorsuali", le appellanti hanno lamentato l’erroneo apprezzamento da parte dei primi giudici delle proprie doglianze e la errata interpretazione dell’articolo 14 del disciplinare di gara, atteso che le relative previsioni non potevano giammai consentire l’inammissibile modifica ed integrazione di un progetto presentato in sede di gara, evidentemente incompleto ed inadeguato come risultava dai motivi di censura sollevati in primo grado, inopinatamente disattesi dai primi giudici con motivazione superficiale ed approssimativa.

Con il secondo, deducendo "Violazione principio di cui all’art. 395 n. c.p.c. con riferimento all’art. 5 comma 2 D.L. 39/2009 e successivi provvedimenti di conversione – Errore di fatto su un aspetto riguardante la regolarità del contraddittorio processuale", le appellanti hanno poi evidenziato che nelle more del giudizio avevano eletto nuovo domicilio presso il codifensore, avv. Francesco Carli, e che non era stato loro recapitato il rituale avviso di segreteria concernente la fissazione dell’udienza di discussione innanzi al tribunale, impedendo così la possibilità di svolgere le proprie difese.

3. Hanno resistito al gravame sia l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila (già ASL – L’Aquila n. 4) che la società A. F. s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con S. s.r.l., S. s.c.a.r.l., G. S.p.A. ed I. S.p.A., deducendone l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza.

Nell’imminenza dell’udienza pubblica di discussione del ricorso le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.

4. All’udienza pubblica del 17 maggio 2011 la Sezione ha indicato all’appellante, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a. la questione, rilevabile d’ufficio, della irricevibilità dell’appello; quindi, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. L’appello è irricevibile.

Come emerge dall’esame degli atti di causa, il ricorso in appello proposto dalla C. s.r.l., nella qualità indicata, e da L. R. s.r.l. è stato notificato alle parti appellate, a mani, in data 19 ottobre 2010 e doveva essere depositato, ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a., nei successivi quindici giorni (stante il dimezzamento dei termini ordinari di cui all’art. 45, comma 1, c.p.a., ex multis, C.d.S., sez. IV, 6 luglio 2009, n.4309; sez. V, 19 maggio 2009, n. 3064), termine che scadeva il 3 novembre 2010.

Tuttavia il deposito è avvenuto il 4 novembre 2010, il che comporta l’inammissibilità dell’appello, a nulla rilevando l’avvenuta costituzione della parte appellata (C.d.S., sez. V, 17 dicembre 2010, n. 8605; sez. IV, 5 luglio 1999, n. 1164; 12 dicembre 2005, n. 7021), trattandosi di questione attinente all’osservanza di un termine perentorio e non già all’instaurazione del contraddittorio.

6. Può nondimeno disporsi la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio, anche in considerazione del fatto che le parti costituite non avevano neppure eccepito la rilevata inammissibilità.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da C. Lavori s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con le imprese L. R. s.r.l., S.I.P.E. s.r.l. e L. s.r.l., nonché da L. R. s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sez. I, n. 528 del 19 luglio 2010, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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