Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I.F. ricorre, tramite il difensore, avverso l’ordinanza di cui in epigrafe, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità della istanza di affidamento in prova al Servizio sociale ex art. 47 OP per la ritenuta ostatività (ex art. 4 bis OP) dei reati per i quali lo stesso ebbe a riportare condanna.
Deduce erronea applicazione di legge, atteso che la connotazione mafioso dei reati per i quali I. ha riportato condanna è stata ritenuta con riferimento a fatti anteriori alla tipizzazione normativa di cui all’art. 416 bis c.p.. Invero la L. 13 settembre 1982, n. 646 è entrata in vigore alcuni mesi dopo la commissione dei fatti di cui alle ricordate sentenze di condanna.
Deduce violazione di legge anche sotto altro profilo, vale a dire con riferimento al merito del provvedimento, atteso che il giudicante assume di avere attinto informazioni (di contenuto negativo sul conto del ricorrente) dalla Questura di Ragusa e dal Commissariato di Busto Arsizio, mentre, ai sensi del comma 2, art. 4 bis, OP, dette informazioni vanno assunte presso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, competente in relazione al luogo di detenzione del condannato, dunque dal Comitato di Messina e non da organi di polizia, depositari di informazioni "datate" e non utili alla decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di annullamento pronunziata il 15.6.2010 dalla prima sezione di questa Corte, investiva il giudice del rinvio di due "compiti": 1) precisare le ragioni per le quali la pena inflitta per il primo reato, non possa ritenersi espiata, 2) evidenziare le ragioni per le quali l’omicidio in relazione al quale I. aveva riportato condanna ad anni 21 di reclusione dovesse ritenersi commesso per agevolare una associazione mafioso.
La sentenza del giudice di rinvio avrebbe dunque dovuto, innanzitutto, contenere una chiara scansione cronologica, con indicazione della data di commissione dei reati, della data del passaggio in giudicato delle sentenze, della porzione di pena già scontata (anche in considerazione del fatto che al ricorrente è stata concessa la semilibertà), in modo da consentire a questa Corte di avere un quadro chiaro della situazione, allo scopo di decidere cognita causa in ordine alle questioni poste dal ricorrente.
Tanto non risulta dalla sentenza oggi ricorsa, che pur ricca di considerazioni argomentative, appare scarsa dal punto di vista della indicazione dei dati fattuali, che possano consentire a questo giudice di legittimità di "orientarsi" nella complessa vicenda processuale dello I..
Si impone dunque (ulteriore) annullamento con rinvio per nuovo esame al medesimo giudice.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per nuovo esame.
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