T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 1581 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario in Acquarica del capo di un vasto compendio di terreni della superficie complessiva di oltre 150.000 mq., individuato in catasto al foglio n. 13, p.lle 725, 98, 51, 50, 49, 47, 46 e 25; a monte della sopra indicata proprietà insiste una struttura fortificata denominata "Masseria Celsorizzo" (sempre di proprietà del ricorrente), parzialmente sottoposta (per quello che riguarda la particella n. 26 del foglio n. 13) a vincolo di tutela storicoartistico, per effetto del decreto 20 maggio 1981 del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Con decreto 25 gennaio 2011 prot. n. 2011 il Direttore per i beni culturali e paesaggistici per la Puglia imponeva il cd. vincolo indiretto ex art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 sui terreni circostanti la "Masseria Celsorizzo" ed in particolare sulle p.lle 27/p, 726/p (ex 31), 725, 51, 53, 98, 264, 484, 50, 49, 47, 46 e 25 del foglio n. 13, dettando una serie di prescrizioni prevedenti la pratica impossibilità di nuove edificazioni, se non di muri di cinta di limitata altezza.

Il decreto di vincolo era impugnato dal ricorrente, unitamente agli atti presupposti, per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. 42 del 2004, violazione art. 42, comma 3 e 9, comma 2 Cost., eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto, travisamento, difetto di istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. 42 del 2004, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione di fatto, travisamento, difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste; 3) violazione e falsa applicazione art. 45 d.lgs. 42 del 2004, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione di fatto, travisamento, difetto di motivazione, illogicità ed irrazionalità manifeste sotto altro profilo; 4) violazione e falsa applicazione art. 13 e 45 del d.lgs. 42 del 2004, eccesso di potere per violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, sviamento, perplessità dell’azione amministrativa; 5) violazione e falsa applicazione degli art. 7 e ss. l. 241 del 1990 e dell’art. 46 d.lgs. 42 del 2004, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria; 6) violazione e falsa applicazione degli art. 7 e ss. l. 241 del 1990.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.

All’udienza del 13 luglio 2011 il ricorso passava quindi in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

In linea di principio, la Sezione ritiene di non poter condividere l’orientamento giurisprudenziale che ha limitato l’utilizzo del cd. vincolo indiretto oggi previsto dall’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) alle esigenze di tutela relative ad aree circoscritte, dovendo la tutela di porzioni più ampie del territorio passare attraverso il diverso strumento costituito dalla tutela paesaggistica: "solo aree territoriali circoscritte possono essere incise mediante il ricorso al c.d. vincolo indiretto. In ogni altro caso, la composizione degli interessi, pubblici e privati, che coesistono in un determinato contesto territoriale con quello storicoartistico testimoniato dall’immobile oggetto di fruizione deve essere realizzata mediante il ricorso alla strumentazione di piano. Essa solo è in grado di assicurare la presenza e la partecipazione dei titolari istituzionali degli interessi altrui, che debbono essere appurati nel corso della procedura che sfocia nell’atto finale di programmazione territoriale. A sua volta l’esercizio del potere impositivo del vincolo indiretto è evidentemente del tutto precluso se la disciplina del territorio è già stata adottata" (Consiglio Stato, sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1939).

La problematica dell’estensione della tutela cd. indiretta del bene storicoartistico non è, infatti, questione che possa essere risolta in termini puramente quantitativi (come nell’impostazione della problematica proposta dalla citata sentenza del Consiglio di Stato), dovendo, al contrario, essere valutata caso per caso, in ragione delle caratteristiche proprie del bene da tutelare, della sua importanza storicoartistica e delle caratteristiche dei luoghi.

Un bene storicoartistico caratterizzato da una particolare importanza e da un contesto caratterizzato dalla scarsa presenza di edificazioni ben potrebbe, infatti, essere assistito da un vincolo indiretto ex 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 anche di notevole estensione in un contesto in cui appaia indiscutibile, in termini fattuali, l’effettiva rispondenza del vincolo ad effettive esigenze di tutela e/o alla necessità di preservare le "condizioni di ambiente e di decoro" dell’area circostante il bene tutelato.

Appare però del tutto ovvio come il detto potere di imposizione debba essere esercitato in maniera rispettosa degli ordinari canoni di legittimità amministrativa,cioè nell’equilibrata considerazione dell’interesse pubblico insito nel rilievo storico artistico del bene e degli interessi dei proprietari sui quali il vincolo indiretto viene ad incidere; ed è proprio sotto questo aspetto che il provvedimento impositivo del vincolo impugnato in questa sede si presenta carente con riferimento a due aspetti.

Il primo aspetto investe l’individuazione della stessa consistenza del bene storicoartistico che costituisce presupposto indispensabile per l’imposizione del vincolo indiretto ex art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sull’area circostante.

A questo proposito, la relazione allegata al decreto di vincolo (e che ne costituisce la motivazione con riferimento alle ragioni giustificative dell’intervento) individua il bene storico artistico vincolato che legittimerebbe l’imposizione della tutela nel "complesso architettonico di Celsorizzo (fg. 13, p.lle 26, 27/p, 96, 97, 726/p ex 31)……dichiarata di interesse particolarmente importante e sottoposta a vincolo di tutela ai sensi della l. 1089/1939…con D.M. del 20.5.1981"; l’esame del detto decreto di vincolo storicoartistico evidenzia però un contenuto estremamente più limitato che investe solo la particella n. 26 del foglio n. 13 (e quindi non le p.lle 27/p, 96, 97, 726/p ex 31) e, quindi, non l’intera masseria di Celsorizzo (in realtà costituita anche da superfetazioni di scarso o nullo interesse storicoartistico), ma solo il complesso costituito da "una torre centrale emergente, a pianta rettangolare con base a scarpa….(e da) una torre colombaia a pianta circolare caratterizzata dal cordolo marcapiano aggettante dal parapetto ad archetti su mensolini".

In buona sostanza, pertanto, il vincolo indiretto è stato calibrato su un presupposto del tutto errato, costituito dalla sottoposizione a vincolo dell’intero complesso di Celsorizzo, quando, in realtà, il vincolo riguardava (e riguarda) solo una parte estremamente più limitata dello stesso, individuabile nella sola particella n. 26 del foglio n. 13.

Il secondo aspetto di illegittimità è sempre desumibile dalla relazione allegata al decreto di vincolo, in particolare dalle argomentazioni che considerano suscettibile di tutela "la continuità di utilizzo del fondo agricolo, nel quale non sono intervenuti grandi mutamenti e frazionamenti a partire dall’impianto del latifondo feudale"; ed in questa prospettiva di tutela di un esteso compendio di aree trova fondamento anche la volontà di tutelare la "scelta territoriale da parte degli antichi abitanti di difendere il luogo di produzione a valle, differenziandosi dalla antistante "collina" Delli Monaci".

A questo proposito appare di tutta evidenza come oggi appaia del tutto impossibile e anacronistico pensare di mantenere la struttura territoriale del latifondo feudale, con le caratteristiche paesaggistiche tipiche (isolati complessi architettonici, visibili da una notevole distanza e che venivano a caratterizzare le differenti aree territoriali) in un contesto che si è profondamente modificato nel corso dei secoli; l’utilizzo del vincolo indiretto ex art. 45 del d.lgs. 42 del 2004 non può, infatti, non inserirsi nel moderno contesto ambientale e, quindi, deve tutelare "l’integrità dei beni culturali immobili,… la prospettiva.. la luce o…. le condizioni di ambiente e di decoro", senza per questo diventare uno strumento per impedire modificazioni del territorio che possano alterare l’assetto feudale (vale a dire un assetto superato da secoli).

Anche sotto questo profilo, è quindi impossibile non rilevare come il decreto di vincolo indiretto impugnato abbia ecceduto rispetto a quelli che sono i limiti connaturati all’istituto e debba pertanto essere annullato.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del decreto 25 gennaio 2011 prot. n. 2011 del Direttore per i beni culturali e paesaggistici per la Puglia.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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