Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-09-2011, n. 5099 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. IV, con la sentenza n. 6445 del 26 novembre 2007 respingeva il ricorso proposto dalla società Millenium s.a.s. di W. J. & C. per l’annullamento dei provvedimenti del Comune di Cologno Monzese di cui alla comunicazione in data 23 marzo 2007 (di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciata il 13 luglio 2005) e, in via subordinata, dell’autorizzazione in data 8 maggio 2007 (limitata al solo piano terra del locale sito in viale Lombardia n. 79), ritenendo infondate le censure prospettate di violazione dell’art. 3 della legge 287/1991 e dell’art. 9 della legge regionale 30/2003; eccesso di potere per contrasto con il DM 564/1992; contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione.

2. Con atto di appello notificato il 4 febbraio 2008 la predetta società ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato "Violazione e falsa interpretazione dell’art. 3 della L. n. 287/1991 e dell’art. 9 della L.R. n. 30/2003 – Eccesso di potere per contrasto con i criteri di cui al D.M. n. 564/1999 – Illogicità e ingiustizia manifesta – Contraddittorietà con precedenti determinazioni amministrative – Disparità di trattamento – Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Carenza di motivazione – Pretestuosità – Perplessità".

3. Ha resistito al gravame il Comune di Cologno Monzese, chiedendone il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.

4. Con atto depositato il 16 febbraio 2011 entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo raggiunto nelle more del giudizio un accordo pienamente satisfattivo in ordine alla questione oggetto di controversia.

5. All’udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. Come emerge dalla esposizione in fatto, con atto depositato il 16 febbraio 2011 entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo raggiunto nelle more del giudizio un accordo pienamente satisfattivo in ordine alla questione oggetto di controversia.

In omaggio al principio dispositivo del processo, ciò determina la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., potendosi tuttavia compensare, come richiesto dalle parti, le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla società Millenium s.a.s. di W. J. & C. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. IV, con la sentenza n. 6445 del 26 novembre 2007, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *