Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 03-08-2011, n. 30877 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In relazione al dispositivo apposto sul ruolo di udienza in data 1 marzo 2011, il Presidente del Collegio ha rilevato d’ufficio che in relazione alla sentenza sezionale n. 411/2011, RG n. 24644/2010, si è incorsi in errore materiale, laddove si è scritto "in favore del Ministero ricorrente", anzichè "in favore del Ministero resistente". 2. All’odierna udienza il PG ha concluso chiedendo di procedere alla correzione dell’errore materiale.

Motivi della decisione

3. Sussistono le condizioni di legge per procedere ai sensi dell’art. 130 c.p.p.; invero, risulta evidente che sussiste un divario tra volontà del Collegio e la sua espressione, laddove nel dispositivo del ruolo di udienza si è indicato il Ministero dell’Economia quale parte ricorrente, risultando ex actis che il richiamato Ministero era intervenuto in giudizio quale parte resistente. Si è pertanto verificato un mero errore materiale che non determina nullità.

Si procede, pertanto, alla correzione del dispositivo d’udienza relativo al procedimento RG 24644/2010 reso all’udienza del 1 marzo 2011, nel senso che laddove è scritto "Ministero ricorrente" deve intendersi e leggersi come "Ministero resistente". Alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

P.Q.M.

Dispone procedersi alla correzione del dispositivo d’udienza relativo al procedimento RG 24644/2010 reso all’udienza del 1-3-2011, nel senso che laddove è scritto "Ministero ricorrente" deve intendersi e leggersi come "Ministero resistente". Manda alla Cancelleria per provvedere alle annotazioni di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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