Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 03-08-2011, n. 30872 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 2.05.2011, previa esclusione dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, confermava l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania il 18.04.2011, con la quale era stata applicata nei confronti di S.A. la misura della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale evidenziava che il prevenuto era stato tratto in arresto il 15.4.2001 per detenzione di gr. 1200 di marijuana e che il G.i.p. presso il Tribunale di Catania, convalidato l’arresto, aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

Nel censire i motivi di doglianza, il Tribunale del Riesame considerava che il dato ponderale relativo allo stupefacente detenuto e la natura dello stesso, che porta ad escludere la possibilità di conservazione per tempi lunghi, erano evenienze indicative della finalità di spaccio. Oltre a ciò, il Collegio evidenziava che parimenti sussisteva un quadro indiziario connotato da gravità, con riferimento alla contestata coltivazione di una pianta di "cannabis indica".

Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale escludeva che rispetto al fatto in addebito, connotato dal carattere professionale dell’attività illecita, risultasse applicabile la fattispecie attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Esclusa di converso l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, il Collegio si soffermava poi sul reato di detenzione illegale di arma, evidenziando la gravità del quadro indiziario al riguardo.

Sul versante cautelare, il Tribunale considerava la sussistenza di un attuale pericolo di attività recidivante specifica, inferibile dalla natura non occasionale della condotta criminosa e dai non esigui profitti derivanti dall’attività di spaccio svolta in un circuito criminale di elevato spessore. Il Collegio rilevava, quindi, che unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari specifiche era quella carceraria in atto, tenuto anche conto del fatto che S. deteneva presso la propria abitazione la massima parte della sostanza stupefacente in sequestro e che nel giardino della medesima casa il prevenuto aveva realizzato la coltivazione illecita sopra richiamata. Il Tribunale considerava, inoltre, la necessità di interrompere i collegamenti sussistenti tra S. e ambienti criminale di maggior allarme.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.A., a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. La parte rileva che il Tribunale, in assenza di alcuna analisi di laboratorio, ha effettuato valutazioni sull’efficacia drogante della sostanza in sequestro ed ha tratto inferenze in ordine alla gravità indiziaria, con ciò disattendendo lo specifico motivo di doglianza dedotto dalla difesa.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati.

3.1 Si osserva che la difesa dell’esponente, già nel gravame proposto avanti al Tribunale del Riesame, aveva evidenziato l’assenza di analisi di laboratorio che offrissero indicazioni circa la natura della sostanza in sequestro. Ed il Tribunale adito, nell’ordinanza oggi impugnata, procedendo alla valutazione della gravità indiziaria, ha omesso ogni riferimento in ordine alla dedotta questione relativa alla assenza di accertamenti sulla natura della sostanza ritenuta stupefacente.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di traffico di sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari ed ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza funzionali all’applicazione delle misure cautelari, non occorre l’espletamento di una perizia tossicologica sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il "narcotest" eseguito dalla polizia giudiziaria (Cass. Sezione 6, sentenza n. 44789 del 30.09.2003, dep. 20.11.2003, Rv. 227732). Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che ai fini dell’accertamento della natura di una sostanza ritenuta stupefacente non è necessaria la perizia, qualora il giudice del merito possa utilizzare le dichiarazioni confessorie rese dalla persona sottoposta ad indagini ovvero le dichiarazioni provenienti da persone informate sui fatti (Cass. Sezione 4, sentenza n. 4278 del 13.01.2009, dep. 29.01.2009, Rv. 242516).

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale non da conto nè del tipo di analisi effettuate sulla sostanza in sequestro, nè si sofferma sulle dichiarazioni rese dal prevenuto, in sede di interrogatorio, ovvero su altri elementi indiziari significativi rispetto all’accertamento della natura della sostanza rinvenuta nella disponibilità dell’indagato (con specifico riferimento alla sostanza trovata all’interno della cuccia del cane e del garage), il Tribunale del riesame, invero, non ha effettuato alcuna valutazione rispetto alla dedotta questione afferente al mancato accertamento della natura della sostanza in sequestro, limitandosi sul punto ad osservare che il quantitativo trovato nella disponibilità del S. era con estrema probabilità destinato allo spaccio, in considerazione della tipologia di stupefacente di cui si tratta, che non consente la conservazione per tempi prolungati.

4. Si impone, allora, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, stante la fondatezza del rilievo afferente al dedotto vizio motivazionale, con rinvio al Tribunale di Catania, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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