Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso alla Corte d’appello di Lecce P.G. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’atto della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato nei confronti dell’I.N.P.S. dinanzi al Tribunale di Trani – sezione lavoro nell’ottobre 2003, definito nel marzo 2008 con sentenza di declaratoria della cessazione della materia del contendere. La Corte d’appello ha rigettato la domanda, con onere delle spese di lite a carico del ricorrente. Avverso tale decreto P.G. ha proposto ricorso a questa Corte per tre motivi, cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.
Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
2. Con il primo motivo si denunzia la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, deducendo che la corte territoriale non avrebbe dato atto della durata di oltre quattro anni del procedimento presupposto, nè avrebbe tenuto conto – nonostante i criteri di valutazione indicati in premessa nel decreto – dei lunghi rinvii inutilmente stabiliti dal giudice, per una causa non complessa che avrebbe potuto essere decisa in non più di dieci mesi. Con il secondo motivo, si denunzia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e ss., artt. 34 e 35 della C.E.D.U., artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali: la corte territoriale ha, in assenza di specifica eccezione sul punto, ritenuto il ricorso irricevibile perchè manifestamente infondato (art. 35 CEDU), dando erroneamente rilevanza all’avvenuto riconoscimento, nel corso del giudizio presupposto, della prestazione vantata in ricorso.
3. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente perchè connesse, sono infondate. La Corte d’appello non ha ignorato affatto i parametri di durata del processo normalmente indicati dalla Corte Edu, ma ha respinto la domanda per il fatto che il ricorrente aveva ottenuto il pagamento dell’indennizzo richiesto in meno di due anni, come dichiarato dall’INPS nella comparsa di costituzione in Tribunale dell’ottobre 2005 e confortato dalla circostanza che la controversia è stata poi dichiarata definita nel marzo 2008 per cessazione della materia del contendere. Ha pertanto applicato il principio enunciato da questa Corte (cfr. Sez. 1 n. 1049/2007; Sez. 6 n. 13742/2011), secondo cui in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 la durata del processo va commisurata al tempo necessario per il concreto ottenimento del bene della vita dedotto in giudizio, che nel caso in esame consisteva proprio nel pagamento della differenza, in precedenza non riconosciutagli, di indennità di disoccupazione. Bene conseguito dal ricorrente entro un periodo ragionevole, mentre alla prosecuzione del processo per circa due anni e mezzo egli non ha dimostrato di avere interesse. Si è cioè realizzata (come già ritenuto da questa Corte in caso analogo nella citata pronuncia n. 13742/2011) la fattispecie di carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del giudizio da lui stesso proposto, e quindi di insussistenza di un pregiudizio non patrimoniale: escluso dalla giurisprudenza in tutti i casi nei quali il protrarsi del giudizio appaia, se non rispondente ad uno specifico interesse della parte, destinato comunque a produrre conseguenze che la parte stessa non percepisce come a sè sfavorevoli (ex multis Cass. n. 14053/2007; n. 10124/2006; 8716/2006).
4. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole in subordine della liquidazione delle spese del giudizio di merito, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e vizio motivazionale, con riguardo alla mancanza di specificazione dei singoli diritti ed onorari riconosciuti a controparte, e della fascia tabellare applicata. Tali critiche si palesano tuttavia generiche e comunque prive di fondamento, atteso che la Corte d’appello ha liquidato "complessivi Euro 1000,00 di cui Euro 800,00 per onorari", in tal modo indicando per differenza (tenuto conto che per il rimborso delle spese della parte pubblica si procede con prenotazione a debito) l’importo liquidato per diritti.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 495,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.
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