Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 04-08-2011, n. 31159 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M.R.J. ricorre avverso l’ordinanza, indicata In epigrafe, con la quale la Corte di appello di Brescia ha dichiarato l’inammissibilità per mancato rispetto del termine dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Bergamo in data 25.1.2010.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che l’appellante era stato dichiarato contumace, sicchè il termine di decorrenza non avrebbe dovuto essere quello fissato dal giudice ex art. 544 c.p.p., comma 3, bensì quello previsto dall’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d), con riferimento all’avviso di deposito dell’estratto del provvedimento all’imputato contumace.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Invero dagli atti risulta che il giudice di primo grado aveva indicato per il deposito della sentenza il termine di sessanta giorni, rispettato dal giudice (la sentenza risulta depositata il 25 marzo 2010); tuttavia l’estratto contumaciale risulta inviato il 21 aprile 2010. Decorrendo, pertanto, il termine di 45 giorni da quella data, l’impugnazione, presentata il 4 giugno non è tardiva, scadendo il termine il successivo 5 giugno.

S’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza de qua con trasmissione degli atti alla competente Corte di appello.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *