Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 04-08-2011, n. 31143

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.B. e B.P. ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado che li ha ritenuti colpevoli del reato di furto aggravato di una spilla in oro commesso in concorso in danno di S.R. (fatto del (OMISSIS)) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante li ha condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300 di multa.

I ricorrenti con un unico motivo lamentano che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione dei reato per intervenuta prescrizione (intervenuta, secondo la tesi proposta in ricorso, il 22 settembre 2009).

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il reato de quo, a seguito delle sospensioni verificatesi del corso della prescrizione, puntualmente indicate nel fascicolo processuale, si è prescritto in data 30 gennaio 2011, successiva alla sentenza impugnata.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile giacchè proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima e, come tale, in violazione del criterio della specificità dei motivi enunciato dall’art. 581 c.p.p., lett. c), ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 c.p.p., (v. Sezioni unite, 27 giugno 2001, Cavalera, rv. 219531).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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