Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
D.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), e lo ha condannato alla pena di Euro 800,00 di ammenda, instando per l’annullamento del provvedimento impugnato ( il fatto risale al 29 novembre 2007).
Motivi della decisione
La sentenza va annullata senza rinvio.
Infatti, a seguito del novum normativo introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4, ne è derivata la depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza, (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), a cui il giudicante è pervenuto sul rilievo che la prova del tasso alcol emico non era stata completata con la seconda rilevazione.
Va soggiunto che non vanno trasmessi gli atti al prefetto: ciò in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, richiamato dall’articolo 194 del codice della strada) e tenuto conto che tale principio non è stato espressamente derogato dal legislatore come, invece, è avvenuto, nella stessa materia della circolazione stradale, in occasione della depenalizzazione del rifiuto a sottoporsi all’esame aicoiimetrico introdotta con il D.L. n. 117 del 2007, convertito nella L. n. 160 del 2007, allorquando l’art. 7 della citata normativa ebbe appunto a prevedere un’esplicita deroga al principio di irretroattività (cfr. Sezione 4^, 17 settembre 2010, Proc. Gen. App. Firenze in proc. Piccinelli).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
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