Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-12-2011, n. 28985 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 4 gennaio 2001 il Tribunale di Catania, pronunciando in sede di appello, rigettava l’appello dell’INPS inteso alla riforma della decisione di primo grado nella parte in cui, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla società ALFEA s.r.l. e da L.S. avverso l’ordinanza ingiuntiva n. 95 del 1991 e il decreto ingiuntivo del Pretore di Catania n. 7282 del 1991, aveva determinato il debito per omissioni e differenze: contributive riferendosi al c.d. minimo retribuivo costituzionalmente garantito, con esclusione delle previsioni della contrattazione collettiva. La stessa pronuncia non esaminava, invece, l’appello incidentale proposto dalle parti privato.

2. Tale decisione, impugnata in sede di legittimità dall’Istituto nonchè, in via incidentale, dalle parti private, veniva annullata con rinvio da questa Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 9761 del 2004, accoglieva il ricorso dell’INPS – in base al principio della spettanza della contribuzione anche in riferimento alle voci contrattuali eccedenti il minimo – e rigettava l’incidentale, rinviando alla Corte d’appello di Messina per la definizione della controversia.

3. Il giudice di rinvio, con la sentenza qui indicata in epigrafe, respingeva le opposizioni proposte con la domanda introduttiva, ritenendo precluse dalla sentenza della Cassazione, peraltro, le questioni riproposte dagli opponenti già oggetto del ricorso incidentale respinto in sede di legittimità. 4. La sentenza pronunciata in sede di rinvio viene ora impugnata dalla società ALFEA e dal L. con due motivi, illustrati anche con memoria, cui l’Istituto resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che il giudice di rinvio non abbia esaminato, ritenendole precluse, le questioni oggetto dell’appello incidentale, relative alla nullità e illegittimità delle ingiunzioni opposte nonchè alla illegittimità costituzionale della L. n. 389 del 1989, ove interpretata nel significato adottato dai giudici di merito, e alla inapplicabilità ratione temporis della relativa disciplina, oltre che alla illegittimità delle sanzioni irrogate.

Con il secondo motivo si censura la condanna alle spese dei ricorrenti e si domanda, in subordine, la compensazione delle stesse fra le parti.

2. Il ricorso è respinto in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

2.1. La sentenza rescindente pronunciata dalla Corte di cassazione costituisce giudicato interno fra le parti e vincola il giudice di rinvio al dictum in esso esplicitamente, o anche implicitamente, contenuto. Nella specie, il giudicato ha riguardato in maniera esplicita e specifica – come emerge dall’esame diretto del medesimo, riservato a questa Corte in sede di legittimità trattandosi della c.d. lex contractus – sia l’obbligatoria incidenza degli istituti contrattuali ai fini della contribuzione previdenziale, sia (evidentemente, sul presupposto del loro carattere preliminare o pregiudiziale) le questioni poste con l’appello incidentale, e riproposte in sede di legittimità con ricorso incidentale.

2.2. Stando così le cose, la decisione del giudice di rinvio, non solo è del tutto in linea con il principio di diritto riguardante le modalità del calcolo della contribuzione, ma è anche corretta nel ritenere precluso l’esame delle questioni dell’originario appello incidentale, in quanto coperto dal giudicato interno a seguito della pronuncia resa al riguardo in sede di legittimità; nè, d’altra parte, le medesime questioni potrebbero trovare ingresso in questa ulteriore fase di giudizio. Da ciò deriva altresì la correttezza del regolamento delle spese di giudizio, in relazione al quale, peraltro, non vi sono censure specifiche e adeguate da parte dei ricorrenti.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle; spese del giudizio, liquidate in Euro 30,00 in Euro duemila per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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