Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I.T. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, confermando quella di primo grado del GIP, resa in sede di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole di plurime violazioni del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73: detenzione e cessione di hashish, per un quantitativo complessivo di circa 102 dosi e mezzo.
Con il primo momento sostiene l’omessa notificazione all’imputato, già per l’udienza preliminare, prospettando che si sarebbe proceduto alla notificazione non nel domicilio che si assume essere stato eletto con dichiarazione ricevuta dalla direzione del carcere ove era ristretto.
Con il secondo censura il diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità e delle attenuanti generiche, motivato dal giudicante attraverso l’apprezzamento negativo della personalità del prevenuto, gravato da precedenti penali, nonchè del tipo e della quantità della sostanza stupefacente: sul punto, mentre non si articola nulla di specifico a supporto della pretesa concessione delle generiche, si patrocina la concessione dell’attenuante speciale in ragione della modestia dell’attività di spaccio incriminata.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, vaie l’assorbente rilievo che dalla lettura degli atti processuali (consentita dalla natura della censura) emerge che in primo grado il decreto di citazione è stato ritualmente notificato all’imputato, il quale è comparso in udienza; il decreto di citazione in appello è stato, invece, ritualmente notificato al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, il quale non ha proposto alcuna, eccezione sulla ritualità del contraddittorio.
Va inoltre rilevato che il giudizio si è svolto a seguito di giudizio abbreviato, evidentemente chiesto dal difensore munito di procura speciale, ciò che fa risultare una situazione idonea a determinare la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato (cfr. Sezione 1^, 27 ottobre 2005, Mesquita Da Cunha).
Non a caso la questione della ritualità del contraddittorio non è stata posta dalla difesa nè in primo, nè in secondo grado, a quanto risulta dalla motivazione della sentenza gravata.
Inaccoglibile anche il motivo sul trattamento sanzionatone La doglianza è immotivata (come detto) quanto al diniego delle attenuanti generiche che il giudicante In modo coerente con i parametri di cui all’art. 133 c.p., ha congruamente motivato apprezzando il rilievo negativo dei precedenti penali (trattasi del resto di recidivo).
Vale comunque il principio secondo cui la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una "benevola concessione" da parte del giudice, nè l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sezione 6^, 28 ottobre 2010, Straface).
Satisfattivamente motivato è il diniego del fatto di lieve entità, in quanto principalmente correlato alla valorizzazione negativa del dato quantitativo della droga.
Infatti, secondo principio condiviso, in tema di sostanze stupefacenti, per concedere la circostanza attenuante del fatto di lieve entità ( D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5) occorre che la fattispecie risulti di "offensività trascurabile", sia in relazione all’oggetto materiale del reato (le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente), che in relazione all’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), di tale che il vaglio negativo di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge, con decisività almeno pari a quella di tutti gli altri, comporta ineluttabilmente l’inconfigurabilità dell’ipotesi attenuata; in particolare, ove la quantità della sostanza stupefacente sia notevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell’attività di spaccio e, per ciò, sufficiente a negare l’attenuante in questione, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi, se non prevalenti rispetto al dato ponderale (Sezione 4^, 17 luglio 2009, Manganiello).
E’ argomento satisfattivo, che neutralizza l’ulteriore passaggio motivazionale che sembrerebbe giustificare il diniego dell’attenuante sulla base della personalità del prevenuto.
La recidiva può rilevare ostativamente, infatti, ai fini del non riconoscimento dell’attenuante speciale solo se "specifica", mentre i precedenti penali di diversa natura non possono "giocare" per escludere il "fatto lieve", ma piuttosto potranno e dovranno rilevare ai fini della dosimetria della pena, della concessione delle attenuanti generiche e, in generale, del giudizio di comparazione delle circostanze.
Tale imprecisione motivazionale comunque non vulnera la complessiva tenuta della decisione sul punto.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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