Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 04-08-2011, n. 31112

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Calgiari ha confermato la sentenza in data 9 novembre 2009 del locale Tribunale, appellata da A.M., che l’aveva dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato, commesso il (OMISSIS) quando era stato colto dalla polizia giudiziaria dopo aver prelevato dall’interno dei locali dell’ASL n. (OMISSIS) di Cagliari numerosi beni (medicinali siringhe, cavi video, quattro macchine fotografiche e due cellulari).

Ricorre per cassazione il prevenuto deducendo violazione di legge, poichè il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che non ricorresse l’ipotesi del tentativo. Invero l’imputato era stato colto mentre si trovava all’interno dello stabile dell’ASL, e quindi non avrebbe ottenuto un autonomo possesso degli oggetti ivi rinvenuti.

Osserva il Collegio che le censure prospettate dal ricorrente non sono fondate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte. (cfr. sez. 5 sent n. 21881 del 9/4/2010, Rv 247311 ric. Mezzasalma) risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato colui che pur non essendosi allontanato dall’abitazione abbia occultato la refurtiva in una borsa conservandone il controllo ed acquisendone così il possesso.

Correttamente quindi il giudice d’appello ha rilevato come, al momento della sorpresa in flagranza da parte della polizia giudiziaria, il prevenuto avesse indosso buona parte della refurtiva e come la restante fosse tenuta nelle buste di plastica che portava con sè.

E’ quindi esatta, e va esente da censure, l’affermazione del giudice di merito secondo cui i beni sottratti dal luogo dove si trovavano erano passati nella libera disponibilità del prevenuto anche se per pochi momenti, prima dell’intervento dei carabinieri.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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