Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza 7-14.11.06 la Corte d’Appello di Firenze rigettava i gravami (poi riuniti) di Poste Italiane S.p.A. contro due sentenze del Tribunale di Firenze che, dichiarata la nullità delle clausole di apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati con T.A. e C.S. rispettivamente il 13.12.99 e l’8.10.98, avevano affermato la vigenza fra le parti di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società a pagare alla sola T. le retribuzioni maturate a decorrere dall’offerta delle prestazioni lavorative (13.11.02), mentre per la C. il periodo risultava coperto da introiti provenienti da altre attività di lavoro.
Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso la T. e la C..
Sia Poste Italiane sia la T. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Il Collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione
1- Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, censura la sentenza impugnata in quanto, sulla premessa della natura eccezionale della clausola di apposizione del termine, ritiene – contro il disposto della norma citata – la necessaria correlazione ad una precisa limitazione temporale. Prosegue la ricorrente con l’affermare che erroneamente i giudici del merito ritengono che l’art. 23 cit. richieda la specificazione della causale collettiva in una individuale e formula, infine, il seguente quesito (ex art. 366 bis c.p.c., trattandosi di ricorso al quale è applicabile il nuovo rito ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006): "Dica la Suprema Corte se è vero che in virtù della "delega in bianco" contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da "funzioni paralegislative" non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione e se, la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale per rendere legittima l’assunzione a termine, e non valga invece il principio secondo cui proprio la sopra evidenziata ampiezza della delega alle parti sociali porti a ritenere che sia stata in generale ammessa la possibilità di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, avendo il legislatore ritenuto costituire sufficiente garanzia di legalità la valutazioni operata da parti sociali particolarmente qualificate e l’imposizione di un tetto percentuale alle assunzioni".
Osserva la Corte che il motivo è inammissibile per il carattere multiplo (v. Cass. 29.1.2008 n. 1906, Cass. 29.2.2008 n. 5471, Cass. S.U. 16.11.2007 n. 23732) e inconferente del quesito rispetto al decisum (v. Cass. S.U. 21.6.2007 n. 14385).
Infatti, la sentenza impugnata si è basata – tra l’altro – sul rilievo assorbente dell’espressa previsione, da parte della contrattazione collettiva, di un preciso e perentorio limite temporale (30.4.98) oltre il quale è esclusa la "copertura autorizzatola", rilievo che il quesito non affronta.
Inoltre, la formulazione del quesito non è tale da poter circoscrivere la decisione nei limiti di un suo accoglimento o rigetto (v. Cass. S.U. 26.3.2007 n. 7258). A tal fine bisognerebbe scomporre la prima parte (sulla esistenza di una "delega in bianco" e sulla conseguente assenza di limiti alla contrattazione collettiva), dalla parte successiva del quesito concernente la necessità o meno della specificazione della causale individuale (comunque assorbita dal rilievo decisivo della avvenuta stipula oltre il 30.4.98 dei contratti a termine con le odierne controricorrenti).
2- Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza avrebbe statuito la necessità che la contrattazione collettiva prevedesse un’efficacia temporale limitata alle deroghe alla previgente normativa di cui alla L. n. 230 del 1962 e che comunque l’accordo aziendale 25.9.97 avesse un’efficacia a tempo definito.
La doglianza è infondata.
Come si è già detto, l’impugnata sentenza ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che i contratti in oggetto sono stati stipulati – ai sensi dell’art. 8 CCNL del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25.9.97 – in data successiva al 30.4.98, allorquando era espressamente venuta meno la copertura autorizzatoria. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001 e al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’affermata nullità del termine apposto ai contratti de quibus.
A tale riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588 è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4.8.2008 n. 21063; cfr., altresì, Cass. 20.4.2006 n. 9245; Cass. 7.3.2005 n. 4862; Cass. 26.7.2004 n. 14011).
Ove però – come accaduto nel caso di specie – un limite temporale (30.4.98) sia stato in concreto previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v., ex aliis, Cass. n. 316/2011; Cass. 23.8.2006 n. 18383; Cass. 14.4.2005 n. 7745;
Cass. 14.2.2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (cfr., ex aliis, Cass. n. 316/2011, cit.; Cass. 1.10.2007 n. 20608; Cass. 28.1.2008 n. 28450; Cass. 4.8.2008 n. 21062; Cass. 27.3.2008 n . 7979; Cass. n. 18376/2006).
In base a tale orientamento consolidato non merita, quindi, censura la statuita la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti de quibus, il che assorbe ogni ulteriore argomentazione a riguardo svolta in ricorso.
3- Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza erroneamente condannato la società ricorrente al pagamento in favore della T. di tutte le retribuzioni dalla data delle pretesa messa in mora, mentre avrebbe dovuto – al più – riconoscerle un risarcimento del danno commisurato alla differenza fra il trattamento economico che avrebbe percepito in costanza di rapporto e gli eventuali corrispettivi percepiti per attività lavorative svolte alle dipendenze e/o nell’interesse di terzi.
Il motivo è inammissibile perchè del tutto generico e astratto, mancando qualsiasi riferimento all’errore di diritto che si pretende essere stato commesso dai giudici nel caso esaminato.
Peraltro il quesito risulta altresì inconferente rispetto al motivo, in quanto quest’ultimo, oltre a ribadire il principio di corrispettività, lamenta che l’impugnata sentenza avrebbe erroneamente fatto coincidere la messa in mora con la comunicazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, questione di cui però non v’è traccia nel quesito medesimo.
4- E’, infine, inammissibile il quarto e ultimo motivo di ricorso, con cui la società deduce un vizio di motivazione in ordine all’aliunde perceptum da parte della T., salvo poi – nel corpo del motivo – dolersi, in realtà, di una violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso qualsivoglia decisione in merito alla richiesta di esibizione di libretto di lavoro e buste paga, tanto che il motivo si conclude con un quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che però risulta così formulato:
"Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il Giudice debba valutare le richieste probatorie con minore rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto".
Ricordato il principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e pertinente alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5.1.2007 n. 36 e 5.2.2008 n. 2658), è chiaro che quello sopra formulato appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto che nel caso concreto sarebbe stato commesso dai giudici del merito (cfr., altresì, Cass. n. 316/2011, cit.).
Per altro, è appena il caso di aggiungere che, come correttamente statuito dall’ impugnata sentenza, la deduzione all’aliunde perceptum quale fatto idoneo a limitare la responsabilità risarcitoria presuppone l’allegazione e la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento da parte del dipendente di una diversa attività lavorativa e, quindi, dell’esistenza di ulteriori fonti di guadagno, allegazione e richiesta di prova che non possono essere avanzate in via meramente esplorativa.
Diversamente, si verificherebbe una surrettizia esenzione dall’onere probatorio gravante sul datore di lavoro (cfr., ex aliis, Cass. n. 17759/2010).
Da ultimo, anche voler considerare il motivo come formulato ai sensi non dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma ai sensi del n. 5 (e, in quanto tale, non bisognevole di quesito ex art. 366 bis c.p.c.), è appena il caso di rilevare che comunque manca il momento di sintesi del fatto decisivo su cui si sarebbe avuto il vizio di motivazione e che quest’ultimo concerne esclusivamente la motivazione in punto di fatto e non quella in punto di diritto.
Le considerazioni sopra svolte assorbono la questione, ventilata da Poste Italiane S.p.A. in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., relativa all’eventuale incidenza, nella vicenda in esame, della L. 4 November 2010, n. 183, sopravvenuto art. 32, commi 5, 6 e 7: peraltro, per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso è necessario non solo che quest’ultima sia pertinente alle questioni oggetto di censura (in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso: cfr. Cass. 8.5.2006 n. 10547; Cass. 27.2.2004 n. 4070), ma anche che il motivo investa – sia pure indirettamente – il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta e che il motivo medesimo sia ammissibile, ciò che non ricorre nella fattispecie in esame.
5- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 60,00 per esborsi oltre Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
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