Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
G.M. ricorre personalmente avverso la sentenza 7-10-2010 con la quale la Corte d’Appello di Trieste, confermando quella del Tribunale di Tolmezzo in data 30-10-2007, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di minaccia grave, riqualificata in tentata violenza privata (capo 1), e di molestie telefoniche (capo 2) in danno duella ex compagna D.S.N., condannandolo alla pena di legge.
Il ricorso è affidato a due motivi.
1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in quanto l’attendibilità della p.o. era stata ritenuta soltanto sulla base della testimonianza del carabiniere Z., il quale, in occasione di un accertamento presso l’abitazione del padre della D. S., aveva riscontrato la mera presenza dell’imputato nelle vicinanze. Inoltre la corte, a sostegno della riqualificazione del primo capo, aveva utilizzato fatti successivi (e cioè la circostanza che la donna fosse stata malmenata l’anno dopo sul luogo di lavoro).
2) Vizio di motivazione per non essere stata effettuata alcuna verifica dell’attendibilità della persona offesa pur riconoscendo la mancanza di puntuali riscontri alla sua versione, ritenuta credibile dalla corte territoriale per la mancata costituzione di parte civile, senza tener conto del contenuto contraddittorio della querela (secondo cui l’imputato la rassicurava e nel contempo la minacciava di morte).
Si chiede quindi l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO Per il reato di cui al capo 2) è decorso il termine prescrizionale massimo alla data del 14-6-2008, anteriormente alla pronuncia di secondo grado. La sentenza va quindi annullata senza rinvio limitatamente a tale capo, con conseguente eliminazione della relativa pena di giorni quindici di reclusione.
Quanto al reato di cui al capo 1), si osserva che i motivi del ricorso attengono a profili di merito, relativi alla valutazione delle risultanze processuali, effettuata con congrua motivazione nelle sentenza di primo e secondo grado. Correttamente, infatti, i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa D.S.N., prudentemente valutate secondo la pacifica regola di giudizio secondo cui tali dichiarazioni possono, anche da sole, sostenere un’affermazione di penale responsabilità, ove sottoposte, con esito positivo, ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non v’è ragione di dubitare della loro attendibilità.
Vaglio nella specie adeguatamente effettuato, anche alla stregua della testimonianza del carabiniere Z., dalla quale, contrariamente alla riduttiva interpretazione datane dal ricorrente, risulta, come evidenziato nella decisione gravata, che, a seguito di richiesta di intervento da parte del padre della D.S., il militare, recatosi sul posto, aveva rilevato, facendo uso del faro in dotazione in quanto era notte, la presenza, certo non casuale, di G. (tra l’altro residente in altro comune) sul retro della casa, dove viveva anche la p.o., constatando che il padre di questa si presentava agitato ed impaurito. Circostanza significativa dei metodi violenti ed aggressivi usati dal prevenuto, che in quella occasione aveva evidentemente tentato di passare inosservato ai militari intervenuti.
Nè l’attendibilità della D.S. è fondatamente contestabile mediante il generico richiamo a presunte contraddizioni contenute nella querela, atto inutilizzabile ai fini della decisione.
La doglianza relativa alla riqualificazione del reato di cui al capo 1), è manifestamente infondata in quanto il richiamo a fatti successivi è stato finalizzato soltanto a fornire ulteriore conferma della gravità complessiva del comportamento intimidatorio dell’imputato. Senza contare che non appare sorretta da apprezzabile interesse, essendo il trattamento sanzionatorio rimasto inalterato.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile quanto al capo 2) della rubrica.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo n. 2 della rubrica, perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni 15 di reclusione.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
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