Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-08-2011, n. 31086

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 5.5.2010 la Corte d’Appello di Napoli in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata che in data 30.6.2009 aveva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, B.A., per i reati di tentata rapina, resistenza e lesioni, alla pena di anni 5 mesi 4 di recl. ed Euro 1066,00 di multa con la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai PPUU, riduceva la pena ad anni 4 di recl. ed Euro 1000,00 di multa, sostituendo l’interdizione perpetua con l’interdizione temporanea per la durata di anni 5.

Ricorre per Cassazione personalmente l’imputato lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Se è vero che la Corte territoriale non ha motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche limitandosi ad accogliere parzialmente le doglianze avanzate dal ricorrente in punto pena, è pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo d’appello inammissibile. Nel caso in argomento le circostanze attenuanti erano state genericamente richieste senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno limitandosi ad affermare che la concessione di tali attenuanti non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile.

Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell’imputato a dolersi della violazione solo quando l’assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. (Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 ; Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass Sez. 4 n. 24973/09).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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