Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 04-08-2011, n. 31075

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 14.7.2010 la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza del GIP presso il Tribunale di Pisa che, in data 3.6.2009, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato P.G., alle pene ritenute di giustizia, per concorso in rapina aggravata, porto e detenzione di armi, lesioni personale . La Corte distrettuale riteneva provata la responsabilità dell’imputato, a titolo di concorso, sulla scorta delle chiamate in correità rese in sede i indagini, da D.I. che aveva attribuito al P. l’iniziativa dell’azione delittuosa e da P.C. che ha riconosciuto di avere fatto uso nel corso della rapina delle armi procurate dall’imputato. Dichiarazioni riscontrate da conversazioni intercettate nell’ambito di indagini avviate prima ancora della commissione del fatto. Dell’organizzazione di una rapina al Supermercato Eurospin di (OMISSIS) i CC. del Reparto Nucleo investigativo di Pisa erano infatti stati informati dal novembre 2007 . Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B) ed E) per inosservanza, erronea applicazione di legge nonchè per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.. Contesta il ricorrente l’attendibilità dei chiamanti e sottolinea il fatto che in sede di incidente probatorio gli stessi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Si duole della mancanza di riscontri esterni evidenziando che non può considerarsi tale l’intercettazione ambientale del 28.12.2007 non essendo certo che il P. di cui parlano gli interlocutori sia il P..

Il ricorso è inammissibile perchè i motivi riproducono i motivi d’appello E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nei motivi in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio con riguardo alle censure sollevate dal ricorrente.

Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamele travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4 n. 19710/2009 Rv 243636; Cass. Sez. 1 n. 24667/07; Cass. Sez. 2 n. 5223/2007 rv. 236130).

Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.

Aderendo a tali principi deve perciò affermarsi che la sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità. Il ricorrente infatti attraverso lo schermo del travisamento chiede una rivalutazione complessiva delle prove non consentita in questa fase di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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