Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 25.11.2011 la Corte d’Appello di Palermo in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo che, in data 20.10.2009, aveva condannato, alle pene ritenute di giustizia F. M. per truffa e falso ideologico in danno della Fiat Sava, concedeva all’appellante i benefici di legge. Riteneva la Corte infondato il motivo di gravame in ordine alla dedotta tardività della querela evidenziando che la difesa aveva genericamente contestato detta circostanza senza adeguatamente documentarla o provarla tramite specifici elementi che potessero far ritenere che, al momento della presentazione dell’atto da parte della Fiat Sava, fosse già decorso il termine di 90 giorni previsto dalla legge.
Sottolineava inoltre che vertendosi in ipotesti di truffa contrattuale commessa nell’esecuzione di un acquisto a rate occorreva fare applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il momento consumativo del reato, dal quale decorre il termine per la proposizione della querela, deve essere fissato nel momento in cui il contraente truffato ha avuto certezza della condotta ingannatoria altrui e dalla definitività dell’adempimento, non essendo sufficiente il mancato pagamento di alcune rate del prezzo.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione dell’art. 606 lett. C) e lett. E) in relazione all’art. 124 c.p.. Lamenta il ricorrente la tardività della querela evidenziando che l’unico riferimento temporale della conoscenza dei fatti-reato contestati all’imputato è ricavabile solo dalla deposizione resa nel corso del giudizio di primo grado dal teste C. (udienza del 19.5.2009), procuratore speciale di FIAT Sava che ha affermato che in seguito al mancato pagamento di alcune rate del contratto, la cui prima scadenza era stata fissata per il 19.2.2004, erano state avviate le azioni di recupero credito necessariamente correlate agli accertamenti in ordine alla veridicità della documentazione e dei dati forniti dall’imputato a supporto del richiesto finanziamento. Accertamenti che risalgono al 2004, mentre la querela fu presentata il 20.6.2005. Contesta l’iter logico seguito dai giudici di secondo grado che in assenza di riferimenti temporali certi si sono basati esclusivamente sulla presunzione che la querela fosse stata presentata in termini.
2. omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena irrogata.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi In ogni caso, posto che è principio generale del nostro ordinamento processuale quello per cui la prova dei fatti negativi non può essere data, mentre può essere data quella del fatto positivo contrario, l’onere della prova della intempestività incombe su chi la allega ed a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (v. per tutte Cass. Sez. 5^ n. 3671 del 1992, rv. 189706, Cass. Sez. 1 n. 7333/2008; Cass. Sez. 5 n. 30801/09). Il ricorrente ha ritenuto che tale prova fosse ricavabile dalla circostanza, indicata dal teste C., procuratore di FIAT SA VA, dell’avvio di azioni di recupero credito collocate nel 2004 e collegate al mancato pagamento di ratei di mutuo, azioni necessariamente correlate agli accertamenti in ordine alla veridicità della documentazione e dei dati forniti dall’imputato a supporto del richiesto finanziamento.
In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della cd.
"autosufficienza del ricorso", in base al quale quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificatamente indicati o la loro allegazione (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), essendo precluso alla Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr.
Cass. n. 20344/06; Cass. n. 20370/06; Cass. n. 47499/07; Cass. n. 16706/08).
In applicazione di questi principi il Collegio ritiene che, nel caso in esame, la censura sia stata genericamente formulata e, in quanto tale, non meriti accoglimento. Deve invece essere accolto il secondo motivo di ricorso.
La Corte Territoriale non si è infatti pronunciata sulla richiesta non generica di concessione delle circostanze attenuanti generiche formulata dal ricorrente nell’atto d’appello. La sentenza deve pertanto essere annullata per l’omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rinviata per nuovo giudizio sul punto e determinazione della pena.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto con conseguente declaratoria di responsabilità penale del F. in ordine ai reati a lui ascritti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità penale del F. in ordine ai reati a lui ascritti.
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