Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
B.A. ricorre avverso la sentenza, in data 21 ottobre 2010, della Corte d’appello di Trieste, confermativa della condanna per il reato di riciclaggio e per il reato di ricettazione del Tribunale di Tolmezzo in data 7 dicembre 2007 e, chiedendone l’annullamento, sostiene:
a) Erronea applicazione della legge penale nella riconducibilìtà della fattispecie di cui al capo a) nella previsione di cui all’art. 648 bis c.p..
Il ricorrente contesta che il fatto storico addebitato sia stato qualificato ai sensi dell’art. 648 bis c.p., non essendo sussistente la prova di un’attività di ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa della vettura, non essendo la stessa identificabile con riferimento alla documentazione di circolazione che per quanto riguarda l’apposizione di una targa apocrifa; in particolare deduce che il mero spostamento dell’autovettura in territorio estero non possa essere ritenuto elemento idoneo a qualificare l’azione come reato di riciclaggio, in assenza altre attività idonee a ostacolare l’identificazione del bene, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare il coinvolgimento dello stesso B. in ordine ai reati presupposti alla predisposizione della falsa documentazione (in ordine alla quale è stato configurato il reato di ricettazione). In realtà nei suoi confronti doveva essere contestato, in base alle emergenze processuali, il reato di cui all’art. 379 c.p., o, in subordine quello di cui all’art. 648 c.p. anche per il possesso dell’autovettura.
I motivi sono manifestamente infondati e il ricorso è inammissibile.
Nel caso in esame i giudici di merito hanno fatto una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia. Occorre preliminarmente sottolineare che l’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico, che ricomprende la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, nella consapevolezza di tale origine, e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro (Cass.,Sez. 2, 7 gennaio 2011 n. 546, C.E.D. cass., n. 249445), mentre il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio, e nell’ipotesi in cui siano ravvisabili gli estremi di quest’ultima ipotesi delittuosa, va affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed esclusa quella del reato di favoreggiamento reale (Cass., Sez. 2, del 24 novembre 2010, n. 43295, C.E.D. cass. n. 248949; è poi pacifico in giurisprudenza che sussiste relazione di specialità fra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione, poichè il primo si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall’elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa (Cass., Sez. 2, 12 novembre 2010 n. 43730, C.E.D. cass., n. 248976 ;
ciò premesso deve ritenersi infondato anche il motivo di ricorso con il quale si denuncia erronea applicazione della legge penale per ritenuta sussistenza del reato di cui al capo B) (ricettazione di carte di circolazione). Infatti, il reato presupposto della ricettazione di cui al capo B) non è il falso, ma il furto delle carte di circolazione, avendo ritenuto i giudici di merito che non vi fossero elementi in atti per supporre che a quel furto avesse preso parte il B.. Neppure può accogliersi quindi, a questo punto, anche la censura relativa all’erronea applicazione della legge penale per ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio di autovettura di cui al capo A). Il ricorrente, a sostegno del motivo di impugnazione cita la sentenza di questa Suprema Corte, che ha formulato il principio così massimato: "il semplice spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva non costituisce trasferimento punibile ai sensi dell’art. 648 bis cod. pen., in quanto non idoneo ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene". Tuttavia la sentenza, di cui alla massima citata, come si deduce anche dalla lettura del testo integrale, fa riferimento ad una fattispecie di semplice spostamento in territorio estero di un’autovettura e si limita ad interpretare il concetto normativo di trasferimento. Il testo dell’art. 648 bis c.p., però, accanto alla condotta di "trasferimento" e di "sostituzione", prevede anche la condotta del compimento di "altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione" della provenienza delittuosa del bene.
Il legislatore, in tal modo, ha voluto colpire tutte le condotte utilizzabili ("altre operazioni") per il riciclaggio, purchè abbiano la caratteristica di "ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa" del bene, tanto che si può affermare che sia proprio quest’ultima idoneità lesiva il nucleo centrale della fattispecie criminosa, quello che consente la riconducibilità della fattispecie concreta all’ipotesi astratta formulata dalla norma. Nel caso di specie, pur non essendovi stata un’alterazione materiale dell’autoveicolo, l’imputato era in possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida relativi alla stessa persona intestataria delle false carte di circolazione, in modo da condurre gli appartenenti alle Forze dell’ordine a supporre che il conducente fosse anche il proprietario dell’autoveicolo, in tal modo ostacolando, come esattamente rilevano i giudici di merito, l’accertamento della provenienza delittuosa in caso di controlli su strada che non avessero avuto a disposizione la possibilità di interrogare gli archivi informatici per la verifica dei dati falsamente forniti; conseguentemente alla fattispecie concreta va applivato il seguente principio di diritto: "Integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l’agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, ravvisabili nel caso concreto nel possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano indurre l’Autorità a ritenere che il conducente fosse il proprietario dell’autoveicolo(v. sul punto, Cass. Sez. 2, 17 febbraio 2009 n. 11895, C.E.D. cass., n. 244379).
Alla luce delle suesposte considerazioni consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
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