Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28901

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che I.F., titolare dell’omonima impresa individuale, con ricorso del 30 ottobre 2007, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti del Comune di Pannarano, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2747/2006, depositata in data 7 settembre 2006, con la quale la Corte d’appello, pronunciando sull’appello dell’odierno intimato – volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1413/04 del 22 luglio 2004, con cui il Comune di Pannarano era stato condannato a pagare all’odierno ricorrente la somma di L. 208.680.415, a titolo di danni da inadempimenti di un contratto d’appalto -, in contraddittorio con il Comune di Pannarano, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, ha respinto le domande dello I.;

che resiste, con controricorso illustrato da memoria, il Comune di Pannarano, il quale ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso, rispettivamente, perchè notificato in data 30 ottobre 2007 e depositato il 22 dicembre 2007, e perchè mancante della formulazione dei quesiti di diritto.

Considerato, preliminarmente, che il ricorso è improcedibile perchè depositato nella cancelleria di questa Corte oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1;

che, infatti, il ricorso in esame risulta notificato al Comune di Pannarano in data 30 ottobre 2007 e depositato nella cancelleria di questa Corte in data 22 dicembre 2007 (cfr. la nota di deposito e di iscrizione a ruolo in pari data), con la conseguenza che esso è stato depositato oltre il predetto termine di venti giorni, scaduto il 19 novembre 2007 (lunedì);

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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