Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 14.7.2010 la Corte d’Appello di Chieti confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che il 19.6.2007 aveva condannato, alla pena ritenuta di giustizia, D.R.N. per ricettazione di un assegno provento di furto in danno di D.M..
Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 648 c.p..
Sostiene il ricorrente l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
Evidenzia che vi è dubbio in ordine alla materialità del fatto costituente reato presupposto e che non sussiste il dolo specifico del reato in argomento.
2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 530 c.p., comma 2.
Lamenta il ricorrente che la prova della responsabilità del D. R. poggia solo sulle dichiarazioni di D.G.A. che ha affermato di avere ricevuto l’assegno dall’imputato senza tenere in considerazione quanto detto dal teste della difesa F.A., considerato inattendibile con motivazione illogica.
3. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 648 c.p., comma 2 e art. 62 c.p., n. 4.
Lamenta il ricorrente la mancata concessione delle attenuanti indicate.
4. travisamento del fatto. Lamenta che la Corte di merito non ha tenuto in considerazione le prove a discarico in particolare la deposizione di F.A..
5. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 62 bis c.p..
Con riguardo ai motivi attinenti la responsabilità dell’imputato (n. 1-2-4) deve osservarsi che il ricorrente non solo ha reiterato doglianze già esposte con i motivi d’appello e disattese dalla Corte di merito, ma non ha nemmeno sostenuto il suo assunto con richiamo ad atti specifici e ben individuati del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.
In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della c.d.
"autosufficienza" del ricorso in base al quale,, quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificatamente indicati o la loro allegazione (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), essendo precluso alla Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr.
Cass. n. 20344/06; Cass. n. 20370/06; Cass. n. 47499/07; Cass. n. 16706/08).
Nel caso in esame la ricorrente non ha messo a disposizione di questa Corte di legittimità gli elementi obiettivi necessari per apprezzare, sulla base di atti specificatamente trascritti o allegati, la sussistenza o l’insussistenza di un fumus delle doglianze e quindi l’utilità o la superfluità di un esame diretto dei relativi atti.
La Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
Con riguarda alla mancata concessione dell’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte, secondo il quale l’espressione: "fatto di particolare tenuità", di cui all’art. 648 c.p., comma 2 va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell’esclusione della circostanza attenuante.
Ha quindi escluso l’attenuante in parola sulla scorta di argomentazioni di fatto non censurabili in questa sede.
Anche con riguarda alla mancata concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno il giudice d’appello con argomentazione logica e coerente ha dato conto delle ragioni della mancata applicazione.
Con riguardo al 5^ motivo d’appello deve osservarsi che, se è vero che la Corte territoriale non ha motivato tale richiesta limitandosi a confermare la sentenza anche in relazione alla pena, è pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo d’appello inammissibile.
Nel caso in esame le circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. erano state genericamente richieste per mitigare la pena.
Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell’imputato a dolersi della violazione solo quando l’assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. (Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989; Cass Sez. 4^ n. 1982/99; Cass Sez. 4^ n. 24973/09).
Il ricorso deve pertanto essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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