Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28879

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 16 febbraio 2003 il tribunale di Lucera, in accoglimento dell’opposizione proposta dal Comune di Sannicandro Garganico revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quest’ultimo il 13 gennaio 1996 per la somma di lire 100 milioni, oltre accessori, a titolo di risarcimento di danni e maggiori oneri derivanti da un contratto di appalto. Dichiarava altresì inammissibile la domanda riconvenzionale e condannava il Comune alla rifusione della metà delle spese di giudizio, con compensazione della residua frazione.

Il successivo gravame della Cepic s.n.c. era respinto dalla Corte d’appello di Bari con sentenza 29 maggio 2008.

Avverso la decisione la Cepic proponeva ricorso per cassazione, affidato quattro motivi, ulteriormente illustrato con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Resisteva con controricorso il Comune di Sannicandro Garganico.

All’udienza del 27 ottobre 2011 il procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la stesura della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Premesso che la norma si applica ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare (Cassazione civile, sez. 3, 5 giugno 2007, n. 13067), si osserva come il requisito sia tuttora applicabile, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima della sua abrogazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria, la norma non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un limite temporale finale alla sua vigenza); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, secondo cui lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è ancora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

Nel ricorso in esame i motivi di ricorso sono del tutto sprovvisti del quesito conclusivo, per quanto riguarda le censure di violazione di legge.

Del pari inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. si palesa la doglianza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve precisare, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. La relativa censura deve dunque contenere un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. 3, 20 febbraio 2008, n. 4309):

sintesi, che non può identificarsi con l’illustrazione del relativo motivo di ricorso, dovendo risolversi in un quid pluris – omesso dalla ricorrente – che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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