Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
E DIRITTO Propone ricorso per cassazione C.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 19 novembre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna in ordine al delitto di cui all’art. 474 c.p., per avere detenuto per la vendita – il 26 gennaio 2004 – occhiali con marchi contraffatti. Era emerso in particolare che gli articoli non presentavano le caratteristiche costruttive delle produzioni originali.
Deduce la falsa applicazione dell’art. 474 c.p..
La rilevanza della grossolanità del falso è stata esclusa , nella materia in esame, con riferimento a fattispecie concrete nelle quali tale categoria era stata esclusa dai giudici del merito, sulla base di circostanze non significative: il prezzo, le modalità di vendita, la qualità del materiale, elementi tutti incapaci di incidere, elidendola, sulla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma che è quello della fede pubblica e dell’accreditamento presso di essa della bontà del marchio utilizzato.
La giurisprudenza in questione non esclude però il ricorso alla stessa categoria della "grossolanità" del falso quando il segno distintivo riprodotto non corrisponde a quello originale, per evidenti alterazioni.
Nel caso in esame tale era la situazione vendicatasi, essendo stato accertato che i prodotti in vendita recavano marchi palesemente alterati rispetto agli originali, come poteva dirsi per quello Cucci (evocativo di Gucci) o quello Cristian Dior (in luogo di Christian Dior) o quello Rey Ban (in luogo di Ray Ban).
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Risulta dalla lettura della sentenza di primo grado che il fatto accertato è consistito nel possesso per la vendita di merce che, visionata dai consulenti incaricati, era parsa non autentica anche perchè presentava caratteristiche costruttive non corrispondenti a quelle utilizzate e viceversa presenti nella produzione originale delle diverse società produttrici.
Da tali circostanze i giudici di primo e secondo hanno ricavato il convincimento che i marchi riprodotti sulla merce stessa fossero falsi.
Con il ricorso la difesa ha dedotto elementi di fatto al fine di sostenere la tesi della grossolana imitazione dei marchi in luogo di una condotta contestata come contraffazione di marchi registrati.
Si è, in altri termini, appellata, ad esempio, al fatto che il marchio Gucci fosse stato riprodotto come Cucci o quello di Christian Dior fosse stato riprodotto addirittura senza la lettera "h" del cognome, così dando adito a iniziative ictu oculi inquadrabili come maldestri tentativi di imitazione.
Senonchè, una simile evenienza, per quanto in linea astratta dotata di rilevanza, risulta dedotta, ai limiti della inammissibilità, in termini fattuali che questa Corte non può apprezzare, non risultando dalle sentenza che tale elemento connotativo della merce sia stato accertato; e se lo fosse stato, eventualmente con quali cratteristiche e con quali attitudini ingannatone.
La censura sul punto, nei motivi di appello, appare formulata in modo generico, senza la indicazione e la doverosa allegazione di specifici elementi di fatto e di giustificazioni in diritto, sicchè la omessa valutazione della questione da parte della Corte di merito non è censurabile in sè e, per altro verso, deve ritenersi determinata una preclusione alla riformulazione del motivo di doglianza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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