Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28857 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.A., + ALTRI OMESSI convenivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia esponendo che con ricorso al T.A.R. sezione di Brescia in data 6 ottobre 1999 avevano richiesto l’accertamento del proprio diritto alla maggiorazione dell’indennità di buonuscita con interessi e rivalutazione e che, pur avendo contestualmente depositato istanza di fissazione di udienza, a distanza di circa dieci anni il procedimento era ancora pendente.

Pertanto, assumendo la irragionevole durata di tale processo, chiedevano a titolo di equa riparazione la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento per danno non patrimoniale dell’importo di Euro 10.500,00 ciascuno. La Corte adita rigettava detta domanda sul rilievo che, data la modestia della posta in gioco (aumento dell’indennità di buonuscita nell’ordine di circa 100 Euro mensili ) e tenuto conto del fatto che i ricorrenti non si erano attivati per sollecitare la definizione del giudizio, non era ipotizzabile in loro un effettivo patema d’animo per il protrarsi del processo summenzionato.

Avverso tale decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

I ricorrenti censurano il decreto impugnato assumendo, in sintesi, che l’esiguità della posta in gioco e la mancata adozione di strumenti sollecitatori per accelerare la decisione del processo introdotto dinanzi al TAR non rientrerebbero tra le circostanze che potrebbero portare ad escludere l’esistenza di un danno non patrimoniale ricollegabile alla eccessiva durata di detto processo.

Le censure sono fondate.

Con la sentenza n. 1339 del 2004 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato il principio secondo cui l’indennizzabilità del danno non patrimoniale per la eccessiva durata del processo presupposto non può essere esclusa in considerazione della esiguità della posta in gioco, potendo l’entità della posta in gioco rilevare esclusivamente ai fini di una riduzione dell’entità del risarcimento.

Con ulteriore sentenza n. 28507 del 2005 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che la mancata adozione di strumenti sollecitatori nel processo amministrativo presupposto può essere valutata dal giudice al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio.

Alla luce di detti principi il ricorso deve essere accolto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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