Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. I ricorrenti proprietari di porzioni dell’immobile sito in Ostia Lido, via degli Aldobrandini, n. 25, rappresentano che:
– con ricorso RG 5374/02 hanno chiesto (escluso il sig. E.) l’annullamento della concessione in sanatoria n. 172 del 29.11.1999, rilasciata dal Comune di Roma al sig. B.R., per la realizzazione di lavori di un cambio d’uso, manutenzione ordinaria e ripristino parziale sull’immobile sito in Roma, piazza san Michele n.6 e 7 (stabile che occupa lo stesso isolato) nonché l’annullamento della D.D. n. 708 del 19.3.2001, con la quale il Comune ha autorizzato l’ampliamento della superficie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso i detti locali alla società Arte e Cultura, locataria dei locali;
– con la sentenza n. 10830/2009 questo Tribunale ha accolto il ricorso annullando la concessione in sanatoria n. 172/1999 nonché D.D. n. 708 del 19.3.2001 impugnate;
– con ordinanze n. 2772/2010 e n. 2773/2010 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda incidentale proposta in appello dai controinteressati;
– parte ricorrente ha ritualmente notificato la sentenza n. 10830/2009 al Comune di Roma unitamente alle predette ordinanze pronunciate dal Consiglio di Stato;
– in data 15/10/2010 è stato notificato formale atto di diffida e messa in mora ai fini dell’esecuzione della sentenza n. 10830/2009 di questo Tar, in quanto mancherebbero le necessarie autorizzazioni tecniche amministrative per il locale in questione, parimenti a qualsiasi certificato di idoneità statica non potendo trovare applicazione gli articoli 13 e 26 della Legge n. 47 del 1985. Contestualmente i ricorrenti hanno diffidato "gli Uffici competenti a rilasciare autorizzazioni anche in sanatoria relativamente all’immobile…… per l’impossibilità per i predetti locali ad ottenere e/o avere i requisiti oggettivi per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande".
Lamentano i ricorrenti che il Comune di Roma nonostante le intervenute comunicazioni e notifiche degli atti e diffida non avrebbe ottemperato alla predetta sentenza e, pertanto, hanno proposto ricorso a questo Tribunale al fine di disporre l’ordine al Comune di Roma di compiere gli atti necessari per l’esecuzione della sentenza n. 10830/2009, con nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.
Il Comune di Roma si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, senza produrre memoria difensiva.
Si sono costituiti in giudizio i signori Andrea Bianco e Riccardo Blasi per resistere al gravame e quest’ultimo ha eccepito profili di inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza attesa la natura autoesecutiva della sentenza anche per la mancanza implicita nel suo contenuto di ulteriori statuizioni.
Alla camera di consiglio del 5 maggio 2011, il ricorso è stato introitato per la decisione.
2. Preliminarmente, il Collegio esamina gli aspetti pregiudiziali di rito in relazione al gravame in esame.
2.1. Innanzitutto, occorre rilevare che il presente ricorso in ottemperanza è stato introdotto oltre che dai medesimi ricorrenti che hanno proposto il ricorso RG 5374/2002, anche dal signor E., che non risulta essere stato parte del processo né destinatario degli effetti della sentenza n. 10830/2009, di cui si chiede l’ottemperanza. Pertanto, il sig. E Chiodini deve essere estromesso dal presente giudizio in ordine alla pretesa oggetto del contendere, attesa la carenza di legittimazione (cfr. T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 6 marzo 2008, n. 121; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 8 giugno 2009, n. 5460; idem, 2 luglio 2009, n. 6411;T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10 novembre 2010, n. 3876).
2.2. Altro aspetto preliminare da esaminare riguarda l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controinteressato sig. R., secondo cui dalla natura autoesecutiva della sentenza e dalle specifiche doglianze di cui alla diffida inoltrata al Comune emergerebbe una omissione di attività materiale e giuridica da parte della PA, a seguito della pronuncia giurisdizionale.
Al riguardo, la sentenza n. 10830/2009 di cui si chiede l’esecuzione ha disposto l’annullamento della concessione in sanatoria n. 172/CS del 1999 – richiesta dal sig. Blasi per regolarizzare il cambio di destinazione d’uso e della categoria catastale di una porzione dell’immobile e per regolarizzare opere di demolizione interne, già eseguite – nonché l’annullamento della D.D. n.708/2001 con cui è stato disposto di ripristinare la precedente superficie di somministrazione da mq. 95 a mq.130.
La sentenza in questione dispone l’annullamento dei due atti impugnati e non reca ulteriori statuizioni volte ad ordinare alla P.A. il compimento di conseguente attività materiale o giuridica per attribuire ai destinatari della decisione ulteriore utilità effettiva da conseguire a seguito della stessa.
Risulta, quindi, che la sentenza in questione con il suo effetto demolitorio ha ripristinato le posizioni lese senza necessità che l’Amministrazione esprima alcuna attività successiva per eliminare gli atti gravati (in disparte gli adempimenti eseguiti sulla base del disposto della sentenza del giudice civile adito).
Del resto, va rilevato che non emerge dal ricorso in ottemperanza in esame né dalla diffida inoltrata al Comune dai ricorrenti l’indicazione di specifica tipologia di attività materiale e giuridica omessa conseguente alla sentenza in ottemperanza: da un lato, con il ricorso in esame si chiede il generico compimento degli atti necessari per la messa in esecuzione della sentenza, dall’altro e in modo specifico, con l’atto di diffida – premesso che "al locale de quo, alla luce delle sentenze…..non possono essere concesse né autorizzazioni in sanatoria né autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande" – viene intimato agli Uffici a non "rilasciare autorizzazioni anche in sanatoria……per l’impossibilità per i predetti locali ad ottenere e/o avere i requisiti oggettivi per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande", richiedendo così, con profili di ingerenza nell’attività amministrativa, l’astensione del Comune dall’ordinario svolgimento di attività autorizzatoria, rientrante invece nelle valutazioni e competenze procedimentali specifiche dell’Ente medesimo, a seguito di riscontro di richiesta formulata da parte dell’interessato.
In definitiva, il Collegio, alla luce dei pregiudiziali profili di rito, previa estromissione dal giudizio del sig. E. Chiodini, dichiara inammissibile il ricorso in esame.
L’andamento del giudizio e la materia del contendere giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, previa estromissione dal giudizio del sig. E., lo dichiara inammissibile.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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