Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 15 giugno 2010 la Corte di Appello di Catania rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da U.S.C., il quale dopo essere stato sottoposto alla misura cautelare carceraria dal 3.5.2008 all’11.11.2008 ed a quella degli arresti domiciliari sino al 20.1.2009 – in relazione al delitto di rapina per avere sottratto a M.F. la somma di Euro 120, una scheda telefonica ed un paio di occhiali – era stato assolto dal Tribunale di Catania, con sentenza del 20.01.2009. 2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione U., a mezzo del difensore, deducendo la violazione di norme processuali e l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente rileva che la Corte di Appello non ha indicato se la condotta posta in essere dal richiedente sia connotata da dolo o da colpa grave, atteso che il Collegio si è limitato a qualificare come ambiguo il comportamento tenuto dall’odierno istante. La parte osserva di non aver tenuto un comportamento qualificabile come colposo, avendo assunto immediatamente un atteggiamento conciliante e collaborativo con il poliziotto che era intervenuto su richiesta del M.. L’esponente rileva che la Corte di Appello dopo avere evidenziato che il denaro era stato affidato dal M. all’ U. – e che la parte offesa si era insospettita poichè U. tardava a fare ritorno – ha affermato, con passaggio argomentativo che si pone in logica contraddizione con l’evenienza ora richiamata, che U. si era impossessato del denaro minacciando la parte offesa. Il ricorrente considera, infine, che la Polizia intervenuta nell’immediatezza del fatto non aveva rinvenuto nè l’arma che sarebbe stata utilizzata per la minaccia nè i proventi del reato.
3. Il Procuratore Generale, rilevato che l’ordinanza impugnata presenta gli estremi del lamentato vizio motivazionale, ha chiesto l’annullamento del provvedimento con restituzione degli atti.
4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio, con memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è fondato.
5.1 Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. U, Sentenza n, 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263).
Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
5.2 Orbene, nel caso di specie, il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, al fine di giustificare la decisione di rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, presenta fratture di ordine logico, che impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La Corte territoriale, invero, ha rilevato che il richiedente aveva concorso con il proprio comportamento a dare causa all’emissione del provvedimento cautelare, in ordine al delitto di rapina. Il Collegio è giunto a tale approdo in considerazione della dinamica del fatto, effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte offesa M.. La Corte di Appello ha in particolare evidenziato che U. aveva indotto la persona offesa a consegnargli una banconota da Euro 100; e che detta somma era stata restituita solo dopo un certo lasso di tempo, a seguito dell’intervento di un poliziotto. Si osserva, che dopo avere effettuato i richiamati rilievi, in punto di fatto, il Collegio ha pure considerato che il richiedente non era riuscito ad impossessarsi del denaro carpendo la fiducia della vittima e che aveva perciò fatto ricorso alla violenza per raggiungere lo scopo.
Sulla base della effettuata ricostruzione della dinamica del fatto, la Corte territoriale ha quindi ritenuto che U. avesse concorso a dare causa all’emissione del provvedimento cautelare ed ha perciò rigettato la richiesta di riparazione. Come si vede, l’accertamento relativo ai termini di fatto della vicenda si qualifica come evenienza di ordine dirimente, atteso che proprio sulla base della ricostruzione fattuale il giudice della riparazione ha ritenuto sussistenti gli elementi ostativi previsti dall’art. 314 cod. proc. pen..
Orbene, il richiamato percorso argomentativo presenta una insanabile frattura di ordine logico. Invero, nell’ordinanza impugnata, il Collegio, dopo avere considerato che la dazione della banconota da parte della vittima era avvenuta spontaneamente, sulla base di un accordo intercorso con il richiedente per procedere all’acquisto di generi di alimentari, assume che l’istante non fosse riuscito ad impossessarsi della somma di che trattasi e che perciò avesse fatto ricorso alla violenza nei confronti del M.. Si registra, pertanto, un insanabile elemento di contraddizione che impinge la ricostruzione della condotta posta in essere dal U., condotta individuata dal Collegio quale fattore sinergico, rispetto alla causazione dell’evento della privazione della libertà personale.
Da ciò consegue la necessità che la Corte di appello di Catania proceda, in sede di rinvio, ad un nuovo esame della istanza, valutando la condotta posta in essere da U.S. C., sulla base delle acquisite emergenze probatorie, al fine di verificare l’esistenza di fattori sinergici alla detenzione, dai quali sia desumibile la causa ostativa al riconoscimento del diritto vantato dal richiedente.
6. Si dispone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, cui viene demandata anche la regolazione delle spese fra le parti per questo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, cui demanda anche la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio.
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