Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 05-08-2011, n. 31390 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza 1.3 – 6.4.2011, con la quale il Tribunale di Napoli ha disatteso la richiesta di riesame proposto, tra gli altri, da D.L. e S.S., avverso la misura custodiale carceraria emessa nei loro confronti dal locale GIP il 4.2.2011, rispettivamente, per entrambi, per i delitti di cui ai capi B, art. 74 L. stup., e C, art. 73 L. stup., dell’imputazione provvisoria e, per il solo secondo, anche per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (capo A), ricorrono questi due indagati, a mezzo dei rispettivi difensori, con i motivi che seguono.

2.1 D.:

– motivazione mancante/apparente in relazione all’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis, perchè il Riesame avrebbe riprodotto il testo dell’ordinanza originaria, senza confrontarsi con le deduzioni difensive svolte in udienza, in particolare sull’identificazione del D. quale soggetto impegnato nelle conversazioni utilizzate – da utenze non a lui intestate – e sull’assenza di indicazioni da parte dei collaboratori dello stesso come persona dedita allo spaccio, e con le dichiarazioni dell’imputato in sede di interrogatorio ed alla stessa udienza di riesame;

– il contenuto delle conversazioni su cui si basa il reato associativo sarebbe neutro, afferente telefono non meglio identificato che parla con il presunto acquirente C., senza riferimenti a droga o linguaggio criptico;

– quanto al reato sub C, per il quale già sarebbe intervenuta sentenza, l’acquirente avrebbe negato l’acquisto dal D., la perquisizione domiciliare avrebbe dato esito negativo – quanto a stupefacenti o strumenti per confezionamento -, l’interessamento del coindagato V. per la presenza del proprio legale al fine della presentazione spontanea dai carabinieri sarebbe fisiologicamente spiegabile con la contingente indisponibilità del proprio legale e con l’amicizia che lega il ricorrente all’altro.

2.2 S.;

– motivazione carente, "affetta da vistosi vizi logici", "travisamento della prova", in ordine:

– all’identificazione con (OMISSIS): non sarebbe vero che nel suo interrogatorio di garanzia il ricorrente avrebbe confermato l’aiuto per l’assistenza legale in favore di De., e il Tribunale senza spiegazione avrebbe individuato in L.A., di cui sarebbe genero, l’ A. della quale pure si parla, L. A. che però non sarebbe moglie di ergastolano, come invece riferito dal collaboratore Sa.Gi. nel descrivere un incontro con tale L.A. e due giovani e come dedotto in tempestiva memoria difensiva;

– alla ritenuta prestata assistenza legale, atteso il contenuto delle conversazioni tra D. e la madre e il fatto che il De. non aveva mai cambiato il proprio difensore;

– alle dichiarazioni del Sa., utilizzate senza indicare il necessario riscontro esterno;

– alla presenza del ricorrente nel summit tenuto a casa sua il 15.9.2008, in relazione alla ovvia sua presenza ed a quella di altre persone non coinvolte nell’indagine.

3. Il primo, articolato, motivo del ricorso di D. è inammissibile perchè manifestamente infondato, nei termini che seguono.

Il ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione, nella specie della motivazione solo apparente. Questo è il vizio, unico, dedotto.

Sostiene il ricorso che il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre parti dell’ordinanza genetica, senza poi rispondere a specifiche censure difensive. Censure che, par di comprendere dal testo del medesimo ricorso, sarebbero state rappresentate in sede di discussione del riesame. Lamenta poi che il Tribunale non abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese, nelle varie sedi, dal sottoposto alle indagini.

Ora, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione. Reiterare, facendola propria, la valutazione di altro giudice non integra, per sè, motivazione apparente, ogniqualvolta quella precedente motivazione a sua volta non sia generica o di stile.

Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver trattato nelle pagine iniziali del delitto associativo di cui al capo B, in particolare alle pagine 57 ss. ha dato conto del materiale probatorio che ha ritenuto rilevante a fondare i gravi indizi di colpevolezza individualizzanti, specifici, a carico del D., svolgendo un percorso argomentativo articolato che rappresenta motivazione tutt’altro che apparente (posto che, come detto, la pur ampia riproduzione di quanto argomentato da precedente giudice per sè non integra il vizio dell’apparenza di motivazione, ogniqualvolta la precedente motivazione abbia dato giustificazione della decisione congrua agli atti richiamati, non manifestamente illogica e non contraddittoria).

Il ricorrente lamenta anche che il Riesame non avrebbe tenuto conto di deduzioni svolte in sede di discussione.

Sul punto va innanzitutto premesso che è ormai pacifico l’insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale alla Corte di cassazione non compete scegliere la ricostruzione probatoria ritenuta più adeguata al contenuto degli elementi di prova acquisiti, tra le diverse prospettate, ma solo verificare che quella adottata dal Giudice del merito sia sorretta da motivazione nè inesistente nè apparente, caratterizzata da un percorso argomentativo che non sia manifestamente illogico o contraddittorio, intrinsecamente – nell’ambito della stessa motivazione – ovvero con un elemento di prova ignorato o, pur inesistente, dato per presente, quando tale elemento sia, per sè, idoneo a destrutturare l’intera ricostruzione. Si tratta, quindi, di limiti estremamente rigidi, che necessitano di un approccio nel ricorso particolarmente attento ad indicare specificamente i punti, decisivi, ignorati, ovvero quelli manifestamente illogici (con spiegazione delle ragioni logiche che fondano il vizio), ovvero quelli (nella motivazione) tra loro in insuperabile contraddittorietà logica.

Quanto poi al ricorso avverso i provvedimenti del tribunale del Riesame, va evidenziata un’ulteriore e spesso determinante peculiarità.

Se è vero che la norma consente che la relativa richiesta sia sprovvista di motivi (art. 309 c.p.p., comma 6, prima parte), tuttavia l’omessa presentazione di motivi scritti sia con la richiesta di riesame che prima dell’inizio della discussione (art. 309 c.p.p., comma 6, seconda parte) impedisce poi di dedurre un vizio di motivazione omessa, rispetto ad elementi di fatto/prova pur in ipotesi esistenti, ovvero ad elementi la cui esistenza è stata affermata con richiamo succinto ad altri atti e la cui fonte è suscettibile di eventuali approfondimenti, quando specifiche deduzioni su tali aspetti/elementi non siano stati documentalmente e tempestivamente proposti alla cognizione di merito del Riesame. Nè a tale omissione può ovviarsi con una sorta di impropria applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad esempio allegando all’atto di impugnazione davanti alla Corte di cassazione verbali o atti o documenti probatori già presenti tra quelli trasmessi al Tribunale ma eventualmente non considerati.

Questo perchè ogni valutazione della rilevanza di un elemento di prova che non sia stato specificamente indicato al Riesame, o ogni approfondimento sull’adeguatezza di un richiamo succinto ad altri atti, richiederebbe un tipico apprezzamento di merito sul senso e significato probatorio di tale elemento rispetto al contesto complessivo: quindi, necessariamente un accesso intenso e completo agli atti, del tutto precluso a questa corte di legittimità.

In altri e conclusivi termini, la denuncia/deduzione di non adeguata, o del tutto omessa, valutazione di elementi di prova presenti negli atti, ma non considerati, ovvero quella di carente verifiche delle fonti, richiamate dal giudice solo succintamente, è compatibile con lo strumento del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., solo quando la pretermissione, o la valutazione caratterizzata da manifesta illogicità o contraddittorietà, risulta evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con deduzioni specifiche scritte, o almeno fatte verbalizzare puntualmente, precedenti alla sua adozione. Altrimenti si versa, inevitabilmente – perchè va evidenziato che si tratta di una conseguenza strutturale, in quanto tipica e propria dei limiti del controllo di legittimità sui provvedimenti del Riesame -, nella prospettazione di censure di merito, inammissibili in cassazione, perchè non consentite ai sensi degli artt. 311 e 606 c.p.p., ed invece idonee a fondare una richiesta di revoca della misura, da proporre eventualmente al giudice per le indagini preliminari.

Così si verifica, nella specie, guanto al tema della prova dell’essere o meno in uso al D. i cellulari indicati nei provvedimenti cautelari come tali, atteso che tali provvedimenti, richiamando risultanze di polizia, allo stato indicano proprio tale connessione.

La doglianza relativa al contenuto delle conversazione costituisce inammissibile censura di merito, laddove prospetta interpretazione alternativa, così come quella sul silenzio dei collaboratori, posto che il Riesame indica altrove elementi probatori ritenuti per sè gravemente indiziari; inammissibile per genericità è, infine, la deduzione relativa alle dichiarazioni dell’indagato.

Il motivo relativo al capo C è, nei termini in cui è formulato, inammissibile. Lo stesso ricorrente precisa che su tale capo è già intervenuta sentenza (di condanna). Ciò preclude il riesame della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pur trattandosi di decisione dibattimentale non definitiva, oltretutto in assenza di alcuna deduzione specifica sulla permanenza dell’interesse attuale e concreto alla valutazione della genetica sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o di alcun elemento di novità sopravvenuto (Sez. 6, sent. 41104 del 19.6-4.11.2008).

4. Anche il ricorso di S. è inammissibile.

Alle pagine 41 e 42 il Tribunale si è espressamente confrontato con la memoria difensiva, spiegando perchè disattendeva la lettura probatoria riprospettata nell’odierno ricorso dalla persona sottoposta alle indagini. In particolare ha spiegato il peculiare rapporto tra la L.A. e lo S. (pag. 41), indicando nel controllo eseguito dalla polizia giudiziaria in data 15.9.2008 (pag. 9) il riscontro all’individuazione proprio della stessa quale donna di cui ha parlato il Sa. (pag. 37).

Quanto in particolare ai temi dell’assistenza legale, dell’individuazione di "(OMISSIS)" nel ricorrente, del rapporto tra D. e coloro di cui è parte "(OMISSIS)", si tratta di censure di merito, volte a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, precluso in questa sede.

Infatti, questa Corte ha già affermato che in tema di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell’esame del dichiarante (sez.6, sent.18491 del 24.2- 14.5.2010). si è in particolare osservato, in proposito, che "l’individuazione del senso probatorio di una dichiarazione, di sue parti o del suo complesso, è operazione di stretto merito, che in genere presuppone anche non solo la conoscenza degli altri elementi di prova, ma appunto la stessa valutazione complessiva di tutte le prove". Quando è dedotto il vizio di travisamento della prova dichiarativa – e questa è presente agli atti nella sua completezza – è possibile una valutazione incidentale in cui il giudice di legittimità deve limitarsi a controllare se il senso probatorio della dichiarazione, dedotto dal ricorrente ed articolantesi su affermazioni (o silenzi) specifici del dichiarante, trovi sul piano logico una verosimiglianza non immediatamente smentita ovvero non necessitante di alcuna operazione interpretativo-valutativa ulteriore, imposta, o anche solo consentita, da altre parti del testo dell’esame complessivamente apprezzato. In tale evenienza, il giudice di legittimità deve prendere atto dell’apparente astratto contrasto tra quanto affermato nel provvedimento impugnato e quanto risultante con immediatezza dall’atto probatorio, poi dell’eventuale astratta decisività di tale contrasto avuto riguardo alla logica del percorso motivazionale di quel provvedimento, e quindi, in caso positivo, demandare al giudice del rinvio ogni ulteriore e conseguente, ma originario e libero, apprezzamento, nella pienezza del giudizio fattuale che caratterizza la valutazione delle prove e che appartiene, appunto, solo al giudice di merito". Ma non ricorrono certo queste condizioni nel caso della conversazione tra D. e la madre, laddove il primo spiega alla seconda che l’attivazione di "(OMISSIS)" per affiancargli un difensore trova spiegazione nel fatto che lui si è sempre messo a disposizione con loro per qualsiasi piacere (affermazione del tutto compatibile con la corrispondente offerta di assistenza legale argomentata dalle ordinanze cautelari originaria e del Riesame).

5. Consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, equa ai casi, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno anche della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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